lunedì 18 luglio 2011

IL RECUPERO DEGLI INDEBITI PENSIONISTICI

La domanda che mi è stata formulata spesso in questo periodo riguarda proprio la legittimità dell’ente previdenziale di recuperare delle somme  erogate  e, secondo, l’ente non dovute.
Non mi dilungo sulle considerazioni, giuste o sbagliate, che il pensionato è normalmente solito formulare, ma mi sembra il caso di chiarire questa annosa controversia.
Nel corso degli anni si sono volute emanare delle leggi che potessero sanare il recupero di somme indebitamente erogate, che ai sensi dell’art. 2033 c.c. si ha il diritto di recuperare.
La disciplina applicabile è piuttosto ingarbugliata, ma possiamo sintetizzarla come segue:

PER GLI INDEBITI ANTERIORI ALL'1.1.2001
Si applica l’art. 52 della legge n. 88 del 1989, secondo il quale per le somme pagate dal 28 marzo 1989 al 30 dicembre 1991  in caso di errore, l'ente erogatore non può pretendere la restituzione degli importi di pensione già erogati, in assenza beninteso di dolo da parte dell'interessato.
Nega tuttavia la presenza di errori a carico dell’ente nei casi in cui  la rettifica fosse la conseguenza  "di una modificazione intervenuta nel tempo". Con tale espressione si faceva riferimento, ad esempio, ai necessari provvedimenti di modifica conseguenti all'emanazione di nuove disposizioni legislative.
La norma è più vantaggiosa per il pensionato che può godere della sanatoria senza alcun limite di tempo e per qualsiasi tipo di errore.
Per cui la sanatoria risulta applicabile in caso di errore dell’Istituto –di fatto, di diritto, di misura-; se non vi è  il dolo dell’interessato ed in caso di  ritardo della comunicazione dell’errore oltre i termini previsti dalla legge 241/90.
Se l’indebito è dovuto ad una mancata o ritardata comunicazione dell’interessato ad esempio di variazione reddituale, l’ente può recuperare sempre le somme erogate prima della comunicazione, mentre per i periodi successivi ala comunicazione solo se la notifica dell’indebito avviene nei termini di legge.                                              
L’art 1 della legge n.662 del 1996 interviene sulle prestazioni previdenziali indebitamente percepite per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996.
In questo caso non si fa alcun riferimento al concetto di errore dell’ente, si mantiene la necessaria mancanza del dolo dell’interessato, ma si fa leva sul reddito personale imponibile ai fini Irpef dello stesso.
Per cui per redditi pari o inferiori a 16 milioni non si procede ad alcun recupero; per redditi superiori a 16 milioni si procede alla riduzione del debito del 25%.
Con sentenza n. 2333/97 la Corte di Cassazione ha affermato il principio che la disciplina dettata dalla l. 662/1996 sostituisce tutta la normativa previgente per le prestazioni erogate fino al 31.12.1995 .

GLI INDEBITI SUCCESSIVI AL 31.12.2000

Il comma 1 dell’ articolo 13 della l. 412/91 consente, inoltre, il recupero dei pagamenti indebiti determinati dall’omessa o incompleta segnalazione, da parte dell’interessato, di fatti intervenuti dopo il provvedimento definitivo di liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali  che incidono sul diritto o sulla misura della pensione.

Tuttavia è possibile l’intervento della sanatoria quando trattasi si  indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti sopravvenuti al provvedimento di prima liquidazione o di riliquidazione diversi dalle situazioni reddituali e conosciuti dall’Istituto.

Se  i fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali, debbano essere dichiarati dall’interessato, le somme indebitamente erogate fino alla data di comunicazione da parte dell’interessato devono essere recuperate in ogni caso.
Non sono  più recuperabili le somme indebite erogate successivamente alla predetta comunicazione.
Nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità da parte dell’Istituto delle somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale sia che si tratti di prestazioni pensionistiche che non pensionistiche.
I termini di prescrizione del credito decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito; qualora l’indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall’interessato, il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione stessa.
Una modalità di recupero delle somme indebitamente erogate è rappresentata dalla trattenuta sulla prestazione pensionistica e può essere operata su tutte le prestazioni pensionistiche di cui il debitore è titolare al momento della notifica dell’indebito. L'importo a recupero va eventualmente rideterminato se diventa titolare di altre prestazioni pensionistiche. 
L'art. 13 della l. 412/1991, nel fissare i presupposti per il recupero degli indebiti pensionistici non oggetto di sanatoria, non stabilisce particolari modalità in base alle quali deve avvenire il recupero.
Pertanto, in materia, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni di cui all’ art. 69 della l. 153/1969 e successive modifiche:
  • l’ammontare delle trattenute sulle prestazioni pensionistiche deve essere limitato ad un quinto dell’importo della prestazione  medesima (comma 1);
  • il recupero sulle prestazioni pensionistiche a carico dell’AGO, deve far salvo in ogni caso l’importo corrispondente al trattamento minimo (comma 2);
  • le somme da recuperare non possono essere gravate da interessi salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato (comma 3).
Nel caso in cui il debitore sia titolare di più trattamenti pensionistici la trattenuta di un quinto deve essere operata su ciascun trattamento, fermo restando il limite del trattamento minimo, che deve essere salvaguardato sul totale delle prestazioni.
Un cenno meritano gli indebiti relativi agli invalidi civili.
Ai sensi dell’ art. 42, comma 5, del  d.l. 269/2003, convertito con modificazioni nella l. 326/2003 non si procede alla ripetizione delle somme  indebitamente percepite prima del 2 ottobre 2003 a titolo di provvidenze economiche a invalidi civili nei confronti di quei soggetti risultati, a seguito di verifica, privi del requisito reddituale richiesto per l'erogazione della prestazione.


Per i titolari di invalidità civile - sottoposti a visita di verifica straordinaria e per i quali sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari - la revoca dei benefici assistenziali in godimento opera i suoi effetti dal mese successivo alla data della visita.
La mancata immediata sospensione delle prestazioni, con conseguente formazione dell'indebito, non implica quindi che la revoca operi da data successiva a quella della visita né tantomeno dalla data di comunicazione della revoca: devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica (sentenze Cassazione Sezione Lavoro 14212/01, 6091/02, 14590/02, 12759/03).



Nessun commento:

Posta un commento