Equitalia ha
emanato una circolare interna nella quale precisa che non saranno effettutati,
in prima battuta, pignoramenti sui conti correnti dove i lavoratori e/o i
pensionati accreditano lo stipendio o la pensione.
Che cosa si
vuole significare con l'espressione "in prima battuta"?
Equitalia
potrà pignorare direttamente gli stipendi o le pensioni con la procedura del
pignoramento presso terzi, cioè direttamente sulle somme che il datore di
lavoro o l'ente previdenziale deve al debitore.
In questo
caso la società di riscossione dovrà attenersi ai limiti stabiliti dalla
normativa in vigore .
Purtuttavia,
in "seconda battuta", laddove, decurtate le trattenute del quinto, il
reddito rimamente al debitore dovesse essere pari o superiore a 5.000,00, la
società di riscossione potrà agire anche pignoramente sui suddetti conti
conrrenti bancari o postali.
Si precisa quindiche, le somme dovute a titolo di salario, stipendio o di
altre indennità, riguardanti il rapporto di lavoro o di impiego possono essere
pignorate dall’agente della riscossione, se vi sono debiti tributari, in misura
pari a un decimo, se hanno un importo fino a 2.500 euro, e in misura pari a un
settimo, se di importo superiore a 2.500 e fino a 5.000 euro. Per le somme che
superano i 5.000 euro, vale la regola generale della pignorabilità di un quinto
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