lunedì 27 maggio 2013

LEGGE 27 LUGLIO 2011 N. 125 : PUO' CONFIGURARSI UN CASO DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

Il 27 luglio 2011 è stata emanata la legge n. 125 al cui unico articolo si sancisce:" 1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.
2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato."
Credo, sinceramente che questa legge rappresenti il frutto di un'espressione di celerità per tentare di colmare una lacuna più di natura etico morale che giuridica.
Difatti è possibile ipotizzarne per certi versi un'illegittimità costituzionale per violazione degli art 2 e 3 della Costituzione.
Il semplice riferimento schematico agli artt. 575  (omicidio) 584 (omicidio preterintenzionale) e 586 (morte e lesioni conseguenza di altro delitto) del codice penale comporta che non debbano essere prese in considerazioni  la differente natura che il reato assume in connessione con l' elemento psicologico del reato, potendosi configurare un omicidio doloso, colposo o appunto come il richiamato 584 omicidio preterintenzionale; od ancora non vengono considerate le attenuanti, quali  la provocazione o cause di giustificazione come la legittima difesa  che non snaturano l'aberrazione del reato ma sicuramente configurano una valutazione giuridica differente .
La stessa Corte Costituzionale, in regime giuridico precedente alla suddetta legge, riteneva illegittima la disposizione che escludeva dal riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del superstite  il coniuge a carico del quale fosse stata riconosciuto l'addebito per colpa.
L'addebito per colpa può configurarsi in ipotesi di adulterio, ma anche per maltrattamenti fisici e morali. Mi domando quale e quanto  limite può esserci tra un addebito per maltrattamenti fisici (preludio) ed uxoricidio non volontario, non doloso ma (ripeto pur sempre condannabile ed aberrante) ma circoscritto ad una colpa incosciente .
Il codice penale italiano è ispirato al principio del favor rei ed alla sua riabilitazione sociale, la legge così disponendo non fa che marchiare definitivamente l'individuo che non dolosamente e  non volontariamente ha commesso un reato;  se gli si consente di esercitare i propri diritti civili  con la riabilitazione perchè non consentirgli di usufruire di un diritto che sorge in capo allo stesso iure proprio e non iure successionis.
Credo che la legge meriti una revisione diretta ad una migliore specificazione dei suoi contenuti garantendo ad un coniuge che si è macchiato comunque di un aberrante reato la possibilità di usufruire di un diritto laddove il reato sia connotato da elementi psicologici quali la colpa incosciente o sia mitigata da attenuanti o cause di giustificazione.

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