martedì 14 maggio 2013

L'IMPUGNATIVA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI DOPO LA LEGGE FORNERO: PRIMA FASE


La legge 92/2012, cd. Legga Fornero dal nome del Ministro proponente, ha apportato notevoli ed importanti modifiche alle modalità di impugnazione dei licenziamenti illegittimi per i quali trova applicazione l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
La principale riforma riguarda l'introduzione del cd processo breve o procedimento speciale applicabile a tutti i giudizi instaurabili successivamente all'entrata in vigore della legge -18 luglio 2012- e riguardante un licenziamento illegittimo, anche se intimato in data precedente alla suddetta.
Ricevuta una comunicazione di licenziamento, il lavoratore può decidere  impugnarlo e, nel qual caso dovrà sempre utilizzare la forma scritta (raccomandata a. r., oppure consegnata a mano, o ancora con l'ausilio del telegramma) entro il termine di decadenza di 60 gg dalla ricevuta comunicazione.
Decorso il suddetto termine il lavoratore perde ogni diritto di contestare ed impugnare il licenziamento.
Differentemente da quanto era previsto in precedenza, il cui termini sempre di 60 gg decorreva dall'avvenuta comunicazione dei motivi sottesi al licenziamento richiesta dal lavoratore.
Ulteriore modifica apportata dalla legge consiste nella possibilità da parte del lavoratore, una volta esaurita la fase stragiudiziale, di intraprendere un giudizio innanzi alla sezione lavoro del  Tribunale competente territorialmente entro e non oltre 180 giorni e non più 270 giorni che decorreranno, a loro volta, dalla data di impugnazione, cioè in parole povere dalla data in cui è stata inviata la raccomandata a.r., o consegnata  a mano o inviato il telegramma. 
Trattasi di un termine previsto a pena di prescrizione.
Per prescrizione si intende l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entrò il termine previsto dalla legge (art.2934 cc).

Depositato il ricorso, Giudice di lavoro fisserà l’udienza di comparizione delle parti nei 40 giorni successivi.
Il ricorso con il pedissequo decreto va notificato al datore di lavoro almeno 25 gg prima dell’udienza e quest’ultimo deve costituirsi almeno 5 giorni prima della stessa.
Alla prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice sente le parti e,  procede all'attività istruttoria con l'assunzione delle prove  che ritiene indispensabili cosi’ come richiesti dalle parti o disposti d’ufficio.
Questo giudizio, che nella teoria viene ritenuto breve, si conclude, quindi, con un’ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda immediatamente esecutiva, che non può essere sospesa o revocata, se non con la sentenza emessa all’esito della seconda fase.






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