martedì 18 giugno 2013

LE PIU' IMPORTANTI NOVITA' DELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO

Oggi 18 giugno, scattano tutte le novità introdotte dalla Legge 220/2012 che andranno a modificare alcune disposizioni del Codice Civile.
La figura dell'amministratore diventa obbligatoria solo quando ci sono più di otto condomini; diversamente può essere assunta da un condomino.
Requisito per ottenere la nomina ad amministratore è il possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado ed un corso di formazione.
La durata in carica è di un anno con possibilità di rinnovo per eguale durata.
Il regolamento condominiale non può contenere norme che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici, sulla scorta della sentenza della Cassazione che stabilisce il diritto soggettivo all'animale da compagnia.
Non è obbligatoria, ma l'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore al possesso di un'assicurazione individuale a copertura della responsabilità civile inerente danni che l'amministratore stesso potrebbe compiere nell'esercizio delle sue funzioni.
E'  fatto obbligo per l'amministratore far transitare somme di danaro erogate o ricevute da condomini o terzi tramite un conto corrente postale o bancario, con diritto di ciascun condomino di prenderne visione ed estrarre copia, tramite l'amministratore stesso, della rendicontazione.
Ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 1117 ter l'assemblea con solo i voti dei quattro quinti dei condomini partecipanti e con i quattro quinti del valore dell'edificio possono modificare la destinazione d'uso delle zone comuni purchè la suddetta modifica non sia pregiudizio per la stabilità, sicurezza del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico.
I diritti sono proporzionati “al valore dell’unità immobiliare” e, ai fini della loro tutela, è possibile richiedere la convocazione dell’assemblea per diffidare l’esecutore di attività che influiscono sostanzialmente e negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni.
E' possibile, su richiesta dell'assemblea far attivare un sito internet al condominio dal quale potersi scaricare tutta la documentazione inerente lo stesso, in primis verbali di assemblea. 
Cambiano le maggioranze per l’approvazione delle delibere, che possono essere impugnate da ogni condomino assente, astenuto o dissenziente, il quale può richiedere l’annullamento all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data di deliberazione o comunicazione (per gli assenti)

venerdì 14 giugno 2013

PREPARAZIONE INTENSIVA ESAME AVVOCATO 2013

LEZIONI TEORICO PRATICHE //  SIMULAZIONE DI ESAME // CORREZIONE PARERI PENALE E CIVILE // CORREZIONE ATTI PENALE E CIVILE 
INCONTRI SETTIMANALI
PREPARAZIONE INDIVIDUALE O GRUPPO MAX TRE PERSONE
PER INFO: ASSOCIAZIONE SILENO VIA QUINTINO SELLA 207 TEL. :  080 9265150  
E MAIL associazionesileno@libero.it 


venerdì 7 giugno 2013

AZIONI VESSATORIE SUL LUOGO DI LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO CON OBBLIGO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La Corte di Cassazione in data 5 novembre 2012 emetteva una sentenza n 18927 secondo la quale anche nell’ipotesi in cui singoli episodi vessatori posti in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore non fossero legati da un unico disegno persecutorio, quindi non configurassero gli estremi del mobbing, sorgerebbe la responsabilità del datore di lavoro per ogni singolo episodio.
In presenza di una serie di comportamenti lesivi della dignità psico fisica del lavoratore per i quali è stato chiesto un risarcimento di danni, anche se non sussistono i presupposti per configurare l’ipotesi del mobbing, il Giudice è tenuto a valutare se ogni  singolo comportamento configura ipotesi mortificante e lesiva della dignità del lavoratore ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro.
Lla Corte di Cassazione, si è ispirata al principio secondo il quale  è il dovere del datore di lavoro di tutelare il lavoratore soprattutto per quanto concerne il lato psico – fisico.
Nella decisione che si commenta si legge testualmente che ……“In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti”.
L’intento del datore di lavoro che sottende e lega ogni atto vessatorio posto in essere nei confronti del lavoratore  rappresenta un’aggravante sicuramente valutabile a livello risarcitorio, ma questo non può esimerci da valutare la dannosità e la risarcibilità che ogni singolo atto persecutorio, anche se legato da una sorta di consequenzialità, cagiona al lavoratore  .  



lunedì 3 giugno 2013

BONUS ASSUNZIONI PER LAVORATORI LICENZIATI:PREVISTE 190 EURO MENSILI

Il  Decreto  del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  del 19.04.2013 firmato, approvato dalla Corte dei Conti ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per quei datori di lavoro privati che durante tutto il 2013 decidono di assumere con qualsiasi tipo di contratto o determinato o indeterminato o parte time o full time od anche con un contratto di somministrazione, lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, da imprese anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività.

Il beneficio è determinato in 190 euro mensili per 12 mesi, in caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato, diversamente in ipotesi di contratto a tempo determinato per solo 6 mesi;  per poterne usufruire è posta la condizione che il datore di lavoro garantisca interventi di formazione professionale sul luogo di lavoro a favore del lavoratore assunto.
Il beneficio è riconosciuto, in base al comma 4,  anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata.
Il datore di lavoro deve presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sarà l’Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.
Ricevuto il via libera dell’Inps, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
L’Inps concede le autorizzazioni all’incentivo fino a esaurimento della somma disponibile di 20 milioni di euro. Il criterio: la valutazione ex ante del costo relativo a ogni singola assunzione, e l‘ordine cronologico di presentazione delle domande.
E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.