lunedì 3 giugno 2013

BONUS ASSUNZIONI PER LAVORATORI LICENZIATI:PREVISTE 190 EURO MENSILI

Il  Decreto  del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  del 19.04.2013 firmato, approvato dalla Corte dei Conti ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per quei datori di lavoro privati che durante tutto il 2013 decidono di assumere con qualsiasi tipo di contratto o determinato o indeterminato o parte time o full time od anche con un contratto di somministrazione, lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, da imprese anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività.

Il beneficio è determinato in 190 euro mensili per 12 mesi, in caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato, diversamente in ipotesi di contratto a tempo determinato per solo 6 mesi;  per poterne usufruire è posta la condizione che il datore di lavoro garantisca interventi di formazione professionale sul luogo di lavoro a favore del lavoratore assunto.
Il beneficio è riconosciuto, in base al comma 4,  anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata.
Il datore di lavoro deve presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sarà l’Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.
Ricevuto il via libera dell’Inps, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
L’Inps concede le autorizzazioni all’incentivo fino a esaurimento della somma disponibile di 20 milioni di euro. Il criterio: la valutazione ex ante del costo relativo a ogni singola assunzione, e l‘ordine cronologico di presentazione delle domande.
E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.

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