mercoledì 6 giugno 2018

INDEBITO PENSIONISTICO:COSA FARE

Spesso capita che l'Inps a seguito di una verifica sulla prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale evidenzi l'esistenza di somme pagate e non dovute.
In questo caso esiste la possibilità di una sanatoria ma bisogna distinguere sia l'ipotesi in cui il pensionato abbia agito con dolo , vale a dire  abbia con coscienza e volontà voluto omettere di comunicare all'ente erogatore i propri redditi, dall'ipotesi in cui  abbia agito incolpelvolmente.
Nell'ipotesi in cui il pensionato abbia agito in assenza di dolo la legge ammette la sanatoria solo degli indebiti maturati entro il 31 dicembre 2001. 
Difatti l'articolo 38, comma 7, della legge n. 448/2001, sancisce che non si proceda al recupero delle prestazioni indebite qualora il pensionato, in assenza di dolo, sia stato titolare di un reddito personale imponibile IRPEF (esclusi e quindi da nn considerare  la casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate soggette a tassazione separata) per l’anno 2000 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.  
Laddove,invece, avesse percepito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di importo superiore a 8.263.31 euro, non si fa luogo al recupero nei limiti di un quarto dell’importo da riscuotere. 
Il pensionato incolpevolmente incappato nella formazione di un indebito può evitare la restituzione dei ratei maturati prima del 2001 totalmente o parzialmente. Nessun beneficio è invece previsto per coloro che abbiano dolosamente sottaciuto i fatti rilevanti. 
Se invece il pensionato ha comunicato tempestivamente all'Istituto di previdenza quei fatti che incidono sulla misura del trattamento pensionistico non si formerà alcun indebito. 
Se l'Inps non corregge il trattamento previdenziale revocandolo o riducendolo a seconda degli effetti conseguenti alla comunicazione le somme corrisposte in eccedenza non possono formare più oggetto di restituzione nei confronti dell'Istituto previdenziale e restano acquisite dal pensionato.
La normativa sopra esposta riguarda gli indebiti previdenziali; nel caso in cui l'indebito si sia formato su prestazioni assistenziali (es. invalidità civile) le regole sono leggermente diverse in quanto regolate dalla materia civilistica di cui all'articolo 2033 del codice civile: il pensionato sarà tenuto a rifondere anche gli interessi legali maturati nel periodo a seconda della sua buona o mala fede senza possibilità di alcuna sanatoria. 
Unica eccezione riguarda le prestazioni di invalidità civile per la quale trova applicazione la sanatoria di cui sopra (art. 42, comma 5, del decreto legge 30/09/2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326/2003). La disposizione da ultimo richiamata prevede la non ripetibilità delle somme relative a prestazioni di invalidità civile indebitamente percepite dai soggetti privi dei requisiti reddituali prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge.

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