Il Tribunale di Palermo con una sentenza storica ha condannato l'Inps a rideterminare il trattamento pensionistico e a corrispondere
differenze per 37 mila euro in totale.
Quattro operai in mobilità che hanno maturato il diritto
andare in pensione, vincono una causa contro l'Inps per la
rideterminazione della loro pensione. L'Inps, nel calcolo, aveva preso a riferimento l'indennità del periodo della mobilità, invece, secondo i
giudici il conto va fatto
sulla base della retribuzione effettiva percepita prima della mobilità.
I Giudici di merito hamnno ristabilito la corretta interpretazione della norma che ha
istituito l'indennità di mobilità (articolo 3, comma 4 bis della legge
223 del 91), riconoscendo che la retribuzione da
prendere a base per il calcolo della pensione, per il lavoratore che
matura il diritto ad andare in quiescienza durante un periodo di
mobilità di durata superiore a un anno, è quella dei dodici mesi di
lavoro precedenti l’inizio del trattamento di mobilità.
Sempre secondo la norma, nei casi in cui nell'anno solare non
risultino retribuzioni, si fa riferimento all'anno immediatamente
precedente nel quale risulti percepita una retribuzioni per un periodo
continuativo di lavoro. Se andando indietro ci sono periodi di cig, si
procede ancora a ritroso nel tempo. Le retribuzioni accreditate
figurativamente dovranno inoltre essere rivalutate anno per anno anche
in base agli indici di variazione delle retribuzioni contrattuali del
settore di appartenenza, rilevati dall'Istat.