venerdì 8 giugno 2018
mercoledì 6 giugno 2018
INDEBITO PENSIONISTICO:COSA FARE
Spesso capita che l'Inps a seguito di una verifica sulla prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale evidenzi l'esistenza di somme pagate e non dovute.
In questo caso esiste la possibilità di una sanatoria ma bisogna distinguere sia l'ipotesi in cui il pensionato abbia agito con dolo , vale a dire abbia con coscienza e volontà voluto omettere di comunicare all'ente erogatore i propri redditi, dall'ipotesi in cui abbia agito incolpelvolmente.
Nell'ipotesi in cui il pensionato abbia agito in assenza di dolo la legge ammette la sanatoria solo degli indebiti maturati entro il 31 dicembre 2001.
Difatti l'articolo 38, comma 7, della legge n. 448/2001, sancisce che
non si proceda al recupero delle prestazioni indebite qualora il pensionato, in assenza di dolo, sia stato titolare di un reddito personale imponibile
IRPEF (esclusi e quindi da nn considerare la casa di abitazione, i trattamenti di fine
rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate
soggette a tassazione separata) per l’anno 2000 di importo pari o
inferiore a 8.263,31 euro.
Laddove,invece, avesse percepito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 2000 di
importo superiore a 8.263.31 euro, non si fa luogo al recupero nei
limiti di un quarto dell’importo da riscuotere.
Il pensionato incolpevolmente incappato nella
formazione di un indebito può evitare la restituzione dei ratei maturati
prima del 2001 totalmente o parzialmente. Nessun beneficio è invece
previsto per coloro che abbiano dolosamente sottaciuto i fatti rilevanti.
Se invece il pensionato ha comunicato
tempestivamente all'Istituto di previdenza quei fatti che incidono sulla
misura del trattamento pensionistico non si formerà alcun indebito.
Se l'Inps non corregge il trattamento
previdenziale revocandolo o riducendolo a seconda degli effetti
conseguenti alla comunicazione le somme corrisposte in eccedenza non possono formare più oggetto di restituzione nei confronti dell'Istituto previdenziale e restano acquisite dal pensionato.
La normativa sopra esposta riguarda gli
indebiti previdenziali; nel caso in cui l'indebito si sia formato su
prestazioni assistenziali (es. invalidità civile) le regole sono
leggermente diverse in quanto regolate dalla materia civilistica di cui
all'articolo 2033 del codice civile: il pensionato sarà tenuto a
rifondere anche gli interessi legali maturati nel periodo a seconda
della sua buona o mala fede senza possibilità di alcuna sanatoria.
Unica
eccezione riguarda le prestazioni di invalidità civile
per la quale trova applicazione la sanatoria di cui sopra (art. 42,
comma 5, del decreto legge 30/09/2003, n. 269, convertito dalla legge n.
326/2003). La disposizione da ultimo richiamata prevede la non
ripetibilità delle somme relative a prestazioni di invalidità civile
indebitamente percepite dai soggetti privi dei requisiti reddituali
prima dell'entrata in vigore del citato decreto legge.
martedì 5 giugno 2018
RILIQUIDAZIONE PENSIONE ANZIANITA' CASSAZIONE 14 MAGGIO 2018 11169
Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito la possibilità della riliquidazione del trattamento di anzianita' al raggiungimento
dell'età di vecchiaia neutralizzando le contribuzioni acquisite nella
fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo per
la pensione di vecchiaia
(20 anni di contributi), qualora essa porti un risultato più favorevole
rispetto alla pensione liquidata considerando la contribuzione
complessivamente maturata.
Sulla scorta delle pronunce della Corte Cost. n. 428 del 1992 e 264/1994 il
pensionato ha diritto, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, al ricalcolo della pensione di anzianita' (ora pensione anticipata) qualora porti ad un risultato più favorevole escludendo la contribuzione non utile al fine del pensionamento di vecchiaia.
In tale pronuncia è stato fissato il principio secondo il quale non è possibile estendere la neutralizzazione dei contributi oltre i limiti dell'ultimo quinquennio
antecedente la decorrenza della pensione essendo questa "una scelta
eminentemente discrezionale del legislatore, volta a contemperare le
esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali
dei lavoratori".
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