lunedì 18 luglio 2011

L’ordinanza di rilascio ex art. 186 quater cpc


L’art. 186 quater cpc già dalla sua prima elaborazione lasciava dei dubbi interpretativi ed applicativi tali da essere oggetto nel 2005 di una riforma la cui primaria   intenzione era quella di semplificarne l’applicazione, ma che di fatto ne ha reiterato la sua incomprensione.
Leggiamo l’articolo riformato: “Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna, o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento, ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.
L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.
Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.
L'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza se la parte intimata non manifesta entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione, con ricorso notificato all'altra parte e depositato in cancelleria, la volontà che sia pronunciata la sentenza. “
Lo scopo principale dell’art. 186 quater c.p.c. è quello di consentire una più rapida realizzazione della pretesa fatta valere dalla parte che ritiene di aver ragione.
Poiché l’ordinanza è succintamente motivata, ai sensi dell’art. 134 c.p.c., s’intende raggiungere tale obiettivo esonerando il Giudice dal gravoso onere di estendere le motivazioni della sentenza. Occorre, tuttavia, precisare che l’ordinanza de qua non ha natura cautelare non essendo ancorata al presupposto del periculum in mora.
L’ordinanza di cui si tratta potrà essere emessa sia dopo che il giudice abbia esaurito l’assunzione dei mezzi di prova, ai sensi dell’art. 188 c.p.c., sia quando ritenga, in base all’art. 187 c.p.c., che la causa sia matura per la decisione senza assumere i mezzi di prova, ovvero allorquando, entro i termini di legge, non siano state formulate deduzioni probatorie.
A tal proposito la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, con sentenza del 12 maggio 2006 n. 11039 ha stabilito che: “L’ordinanza di cui all’art. 186 quater c.p.c. acquista efficacia di sentenza impugnabile a seguito della sopravvenuta estinzione del processo, nel corso del quale sia stata pronunciata e, in tal caso, il termine annuale d’impugnazione decorre dal perfezionamento della fattispecie estintiva, la cui configurazione può essere incidentalmente accertata, d’ufficio, in un diverso processo, in funzione di qualsiasi altro effetto extraprocessuale ad essa ricollegabile”.
In particolare ci deve  soffermare sull’ultimo comma che pur rileggendolo mille volte ci si  rende conto che è un quesito irrisolto.
L’ordinanza diviene sentenza quando  l’intimato non manifesta entro un termine perentorio la volontà che sia emessa una sentenza.
Come s’è detto, lo scopo è attuato attraverso una netta inversione dell’onere dell’iniziativa processuale: se nel regime previgente l’intimato non faceva nulla, la causa non poteva che proseguire ed andare a sentenza.
Ora, se l’intimato non fa nulla - almeno per quanto oggetto dell’istanza - la sentenza non deve essere pronunciata e la causa, quindi, non deve proseguire.
Soffermiamoci sulla differenza.                                                                                        
Nel primo caso il Giudice emette una ordinanza di pagamento o di rilascio, esistendone i presupposti perché esaurita la fase istruttoria, e la emette con una motivazione succinta, perché tale è la motivazione richiesta  dalla forma del provvedimento de quo; la naturale conseguenza è la cessazione del giudizio.
Nel secondo caso l’intimato, invece, a fronte dell’ordinanza chiede l’emissione della sentenza, quindi chiede che la causa prosegua con la fase della precisazione delle conclusioni e venga emessa una sentenza con una motivazione specifica.
Analizziamo cosa potrebbe essere più utile all’intimato:
nell’ipotesi che sia emessa un’ordinanza di rilascio di immobile a scadenza breve, chiaramente l’intimato per opporsi al rilascio avrebbe come unica strada quella di lasciar decorrere i trenta gg dalla comunicazione dell’ordinanza o dalla data di udienza in cui è stata emessa e far assumere alla stessa efficacia di sentenza per impugnarla con il gravame di secondo grado;
laddove, invece, l’intimato non avrebbe interesse ad impugnare immediatamente, ipotesi ben rara, potrebbe presentare ricorso per avere una sentenza ben motivata, e chiedere la revoca dell’ordinanza .
L’impugnazione dell’ordinanza divenuta sentenza ai sensi dell’ultimo comma deve incentrarsi sull’oggetto dell’istanza, ecco perché assume importanza la forma ed il contenuto dell’istanza stessa che deve essere preciso ed esaustivo circa il petitum e la causa petendi tale da delimitare al meglio l’ambito decisorio del magistrato.
Conviene sottolineare come al richiedente viene imposto una determinatezza e specificità di contenuti, mentre al Giudice è possibile concedere una succinta decisione in merito, a scapito sia della natura dell’ordinanza che comunque assume efficacia di sentenza che dell’intimato che in qualche modo vede leso il proprio diritto di difesa.

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