lunedì 18 luglio 2011

Maltrattamenti in famiglia art 572 cp e l’interpretazione della cassazione Penale sez. IV del 02.07.2010 n. 25138

L’art. 572 del codice penale  così dispone: “ Chiunque,fuori dai casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni 14, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione  da quattro ad otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni”.
Già dall’incipit dell’articolo –chiunque-  si evidenzia che si fa riferimento ad ogni soggetto senza distinzione di sesso, circoscrivendolo al nucleo familiare –una persona della famiglia- o all’esistenza di una relazione di autorità.
Il punto centrale dell’articolo sta nell’interpretazione del verbo “maltratta”; dalle specificazioni del secondo comma che qualifica la lesione personale come grave, o gravissima o addirittura una lesione che cagiona la morte, si evidenzia che il maltrattamento deve comunque cagionare una qualsiasi lesione personale, a questo punto da intendersi anche come lieve.
Importante, è , anche definire il concetto di lesione personale, come qualsiasi azione od omissione che cagioni un danno alla persona, sia  esso di natura fisica che di natura psichica.
E’ d’uopo chiedersi quali sono i limiti estensivi e restrittivi di questa norma, che  nella sua formulazione potrebbe essere un cilindro pieno di conigli.
Difatti chiediamoci se può uno schiaffo configurarsi come un maltrattamento.
Se facciamo leva sul dettato normativo potremmo rispondere anche positivamente e configurare il reato de quo , laddove lo schiaffo cagioni un danno fisico anche lieve .
Ma di fatto non è così, in quanto il concetto di maltrattamento rilevante penalmente deve configurarsi come la componente di un’abituale condotta vessatoria.
Alla luce di quanto detto cerchiamo di capire l’interpretazione dell’art. 572 cp  così come formulata dalla Cassazione Penale nella sentenza del 02.07.2010 n. 25138 che sicuramente è criticabile.
La Cassazione afferma: “ Le vessazioni e le percosse del marito non consistono in maltrattamenti  penalmente rilevanti  se la donna ha un carattere forte, cioè se la donna non è intimorita dalla condotta dell’uomo”.
In tal modo la Cassazione intende evidenziare che se vi è una relazione basata su maltrattamenti in rapporto di reciprocità, se pur con diverso peso e gravità, come è la natura delle cose, non può configurarsi l’ipotesi di reato, in quanto non vi è sopraffazione di una parte sull’altra.
Se in questo caso la donna è sì più forte psicologicamente  e –forse  anche fisicamente- da rispondere al maltrattamento  con gli stessi mezzi non vi è reato.
Permettetemi di dissentire, sull’interpretazione data dall’Ecc.ma Corte, ma mi sembra una lettura del film comico “Brutti, Sporchi e cattivi”.
E’ evidente che il maltrattamento  non può configurarsi solo nell’ipotesi in cui il soggetto passivo si limiti a non reagire o per incapacità fisica o psichica; il maltrattamento deve sussistere ogni volta che si rechi una lesione  vessatoria anche se vi è stata una idonea reazione .
E’ questo che deve essere valutato , se il modus faciendi  del nucleo familiare è sempre stato  basato su reciproche aggressioni, come unico mezzo comunicativo; o se le reciproche aggressioni sono frutto di una reazione a continui atti vessatori .
Non può limitarsi la configurazione del reato solo davanti ad una donna o uomo remissivo, e negarlo davanti a chi difende la propria persona da lesioni che potrebbero configurarsi di estrema gravità.



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