Una recente sentenza della Cassazione ha stabilito la possibilità della riliquidazione del trattamento di anzianita' al raggiungimento
dell'età di vecchiaia neutralizzando le contribuzioni acquisite nella
fase successiva al perfezionamento del requisito contributivo minimo per
la pensione di vecchiaia
(20 anni di contributi), qualora essa porti un risultato più favorevole
rispetto alla pensione liquidata considerando la contribuzione
complessivamente maturata.
Sulla scorta delle pronunce della Corte Cost. n. 428 del 1992 e 264/1994 il
pensionato ha diritto, dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, al ricalcolo della pensione di anzianita' (ora pensione anticipata) qualora porti ad un risultato più favorevole escludendo la contribuzione non utile al fine del pensionamento di vecchiaia.
In tale pronuncia è stato fissato il principio secondo il quale non è possibile estendere la neutralizzazione dei contributi oltre i limiti dell'ultimo quinquennio
antecedente la decorrenza della pensione essendo questa "una scelta
eminentemente discrezionale del legislatore, volta a contemperare le
esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali
dei lavoratori".
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