La Corte di Cassazione in data
5 novembre 2012 emetteva una sentenza n 18927 secondo la quale anche nell’ipotesi
in cui singoli episodi vessatori posti in essere dal datore di lavoro nei
confronti del lavoratore non fossero legati da un unico disegno persecutorio,
quindi non configurassero gli estremi del mobbing, sorgerebbe la responsabilità
del datore di lavoro per ogni singolo episodio.
In presenza di una serie di comportamenti
lesivi della dignità psico fisica del lavoratore per i quali è stato chiesto un
risarcimento di danni, anche se non sussistono i presupposti per configurare l’ipotesi
del mobbing, il Giudice è tenuto a valutare se ogni singolo comportamento configura ipotesi
mortificante e lesiva della dignità del lavoratore ascrivibile alla
responsabilità del datore di lavoro.
Lla Corte di Cassazione, si è
ispirata al principio secondo il quale è
il dovere del datore di lavoro di tutelare il lavoratore soprattutto per quanto
concerne il lato psico – fisico.
Nella decisione che si commenta
si legge testualmente che ……“In base ad un consolidato e condiviso
orientamento di questa Corte, nella disciplina del rapporto di lavoro, ove
numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del
lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale,
il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una
particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del
lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì
rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere
comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale,
configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia
violato, in modo grave, i suddetti diritti”.
L’intento del datore di lavoro che
sottende e lega ogni atto vessatorio posto in essere nei confronti del
lavoratore rappresenta un’aggravante
sicuramente valutabile a livello risarcitorio, ma questo non può esimerci da valutare
la dannosità e la risarcibilità che ogni singolo atto persecutorio, anche se
legato da una sorta di consequenzialità, cagiona al lavoratore .
Nessun commento:
Posta un commento