martedì 25 marzo 2014

LA SOPRAVVENUTA CONVIVENZA MORE UXORIO INCIDE SULLA VALUTAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

La Suprema Corte con sentenza 18.11.2013 n° 25845 introduce un ulteriore principio di diritto sulla valutazione dell'assegno divorzile cha va ad incidere sul concetto di "adeguatezza dei mezzi" rispetto al tenore di vita goduto.
L'art 5 della legge n.898/70 sancisce l'obbligo a carico di un ex  coniuge di fornire un assegno mensile a favore dell'ex conige più debole che non dispone di mezzi adeguati o comunque è oggettivamente impossibilitato a procurarseli.
Preme far notare come ogni espressione adoperata dal legislatore sia oggetto di interpretazione sia estensiva che restrittiva. E' normale chiedersi cosa debba intendersi per mezzi adeguati e quali debbano essere i parametri interpretativi del concetto di adeguatezza; le medesime considerazioni dobbiamo formulare per la identificazione di soggetto "impossibilitato a procurarsi" gli adeguati mezzi di sostentamento.
Ed infatti, un' interpretazione estensiva viene formulata dalla Cassazione laddove impone di valutare l'adeguatezza dei mezzi anche in connessione con una ipotesi di convivenza more uxorio dell'ex coniuge, laddove la suddetta assuma i requisiti della stabilità, continuità e regolarità tale da consentire un sostegno economico.
Domanda cosa accade se la stabilità del rapporto more uxorio non comporta necessariamente un sostegno economico, inciderebbe sulla valutazione dell'assegno divorzile? 
A chi comporterebbe provare la non incidenza sul concetto di adeguatezza dei mezzi ?
L'onere sempre alla parte più debole del rapporto.

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