LE MAGGIORAZIONI SOCIALI
Le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di
incremento delle prestazioni previdenziali in favore di soggetti
economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a 60 anni.
La particolarità consiste nell'evidenza che interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i trattamenti assistenziali come in particolare l'assegno sociale e le provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti.
La materia è disciplinata dall'articolo 1 della legge 544/1988 integrato successivamente dall'articolo 70, comma 6 della legge 388/2000 e poi dall'articolo 38,legge 448/2001 con cui il legislatore ha previsto un particolare incremento delle maggiorazioni (il cd.incremento al milione) in favore dei cd. ultra 70enni.
Le maggiorazioni sociali spettano, al ricorrere dei requisiti, a tutti i titolari di pensione, diretta (vecchiaia,pensione anticipata, assegno ordinario di invalidità o pensione di inabilità ) o ai superstiti, anche a prescindere dalla concessione dell'integrazione al trattamento minimo, a condizione che non siano superati i limiti di reddito . La
richiesta di maggiorazione deve essere fatta contestualmente alla
domanda di pensione o successivamente, e deve essere corredata da una
dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti nell’anno, anche
se presuntivi.
L'importo base della maggiorazione sulle pensioni per l'anno 2018 è pari a 25,83 euro al mese per coloro che hanno dai 60 ai 64 anni; di 82,64 euro per chi ha un’età che si colloca tra 65 e i 69 anni; e di 136,44€ per i pensionati con almeno 70 anni non titolari della quattordicesima 124,44€ per i titolari di quattordicesima mensilità.
Caratteristica comune delle maggiorazioni sociali è che il pensionato
deve rispettare un determinato limite di reddito personale annuo pari al
valore del trattamento minimo inps o, se coniugato, un doppio limite:
quello relativo al reddito personale e quello relativo al reddito
coniugale che non deve splafonare il valore del trattamento minimo
incrementato del valore dell'assegno sociale
annuo. In definitiva per come è strutturata solo i titolari di pensioni
inferiori o uguali al minimo (507,42€ per il 2018) sprovvisti di altri
redditi hanno diritto alla maggiorazione.
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