martedì 18 giugno 2013

LE PIU' IMPORTANTI NOVITA' DELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO

Oggi 18 giugno, scattano tutte le novità introdotte dalla Legge 220/2012 che andranno a modificare alcune disposizioni del Codice Civile.
La figura dell'amministratore diventa obbligatoria solo quando ci sono più di otto condomini; diversamente può essere assunta da un condomino.
Requisito per ottenere la nomina ad amministratore è il possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado ed un corso di formazione.
La durata in carica è di un anno con possibilità di rinnovo per eguale durata.
Il regolamento condominiale non può contenere norme che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici, sulla scorta della sentenza della Cassazione che stabilisce il diritto soggettivo all'animale da compagnia.
Non è obbligatoria, ma l'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore al possesso di un'assicurazione individuale a copertura della responsabilità civile inerente danni che l'amministratore stesso potrebbe compiere nell'esercizio delle sue funzioni.
E'  fatto obbligo per l'amministratore far transitare somme di danaro erogate o ricevute da condomini o terzi tramite un conto corrente postale o bancario, con diritto di ciascun condomino di prenderne visione ed estrarre copia, tramite l'amministratore stesso, della rendicontazione.
Ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 1117 ter l'assemblea con solo i voti dei quattro quinti dei condomini partecipanti e con i quattro quinti del valore dell'edificio possono modificare la destinazione d'uso delle zone comuni purchè la suddetta modifica non sia pregiudizio per la stabilità, sicurezza del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico.
I diritti sono proporzionati “al valore dell’unità immobiliare” e, ai fini della loro tutela, è possibile richiedere la convocazione dell’assemblea per diffidare l’esecutore di attività che influiscono sostanzialmente e negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni.
E' possibile, su richiesta dell'assemblea far attivare un sito internet al condominio dal quale potersi scaricare tutta la documentazione inerente lo stesso, in primis verbali di assemblea. 
Cambiano le maggioranze per l’approvazione delle delibere, che possono essere impugnate da ogni condomino assente, astenuto o dissenziente, il quale può richiedere l’annullamento all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data di deliberazione o comunicazione (per gli assenti)

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