martedì 25 marzo 2014

LA SOPRAVVENUTA CONVIVENZA MORE UXORIO INCIDE SULLA VALUTAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

La Suprema Corte con sentenza 18.11.2013 n° 25845 introduce un ulteriore principio di diritto sulla valutazione dell'assegno divorzile cha va ad incidere sul concetto di "adeguatezza dei mezzi" rispetto al tenore di vita goduto.
L'art 5 della legge n.898/70 sancisce l'obbligo a carico di un ex  coniuge di fornire un assegno mensile a favore dell'ex conige più debole che non dispone di mezzi adeguati o comunque è oggettivamente impossibilitato a procurarseli.
Preme far notare come ogni espressione adoperata dal legislatore sia oggetto di interpretazione sia estensiva che restrittiva. E' normale chiedersi cosa debba intendersi per mezzi adeguati e quali debbano essere i parametri interpretativi del concetto di adeguatezza; le medesime considerazioni dobbiamo formulare per la identificazione di soggetto "impossibilitato a procurarsi" gli adeguati mezzi di sostentamento.
Ed infatti, un' interpretazione estensiva viene formulata dalla Cassazione laddove impone di valutare l'adeguatezza dei mezzi anche in connessione con una ipotesi di convivenza more uxorio dell'ex coniuge, laddove la suddetta assuma i requisiti della stabilità, continuità e regolarità tale da consentire un sostegno economico.
Domanda cosa accade se la stabilità del rapporto more uxorio non comporta necessariamente un sostegno economico, inciderebbe sulla valutazione dell'assegno divorzile? 
A chi comporterebbe provare la non incidenza sul concetto di adeguatezza dei mezzi ?
L'onere sempre alla parte più debole del rapporto.

giovedì 20 febbraio 2014

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 gennaio 2014, n. 172 - Provvedimenti disciplinari e trasferimenti illegittimi: Mobbing

Fatto




Con sentenza del 25 febbraio 2009 pubblicata il 28 novembre 2009 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 15 novembre 2005, ha condannato il Comune di Roma al risarcimento del danno da mobbing in favore di T.C. nella misura di € 16.000,00 in luogo di quella di € 30.000,00 riconosciuta dal giudice di primo grado. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo provato il danno subito dalla T. a causa della condotta mobizzante posta in essere dal Comune di Roma concretizzatasi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi; tale danno è stato quantificato sulla base della consulenza tecnica d’ufficio che ha riconosciuto il danno alla salute della dipendente. Tuttavia la Corte romana ha escluso il danno alla professionalità ritenendolo non provato nemmeno presuntivamente, avendo la T. comunque svolto mansioni di tipo amministrativo in relazione alle quali il periodo di forzata inattività dovuto al comportamento illegittimo del Comune di Roma, non ha prodotto conseguenze in termini di perdita di opportunità lavorative o obsolescenza, circostanze queste nemmeno dedotte dalla dipendente.

La T. propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Roma che svolge ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

La T. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.

La stessa T. ha presentato memoria.


Diritto




I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato la sussistenza del danno patito dalla ricorrente a seguito dell'illegittima condotta posta in essere dal Comune di Roma nei suoi confronti, escludendo, poi, l’esistenza del danno alla professionalità adducendo la mancanza di allegazione delle circostanze che lo avrebbero determinato, circostanze invece ritenute sussistenti ai fini del danno riconosciuto.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di illecito civile, responsabilità civile per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro, mobbing, nonché risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante lesione alla sfera della professionalità del lavoratore; in particolare violazione e falsa applicazione delle orme di cui agli artt. 1218, 2103, 2087, 2043 e 2059 cod. civ., nonché dell’art. 2 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova, presunzioni semplici, valutazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati: in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 e segg. cod. civ., e 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che l’acclarato comportamento mobizzante del Comune di Roma, caratterizzato da discriminazione e da persecuzione psicologica, avrebbe necessariamente determinato mortificazione morale ed emarginazione professionale, per cui il danno alla professionalità dovrebbe essere ritenuto almeno presunto.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale, obbligo di protezione datoriale dell’integrità psico-fisica e della personalità materiale del lavoratore, dequalificazione, demansionamento e mobbing, presunzioni semplici ed onere probatorio; segnatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2013, 2697, 2729 e segg. cod, civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il Comune di Roma non avrebbe posto in essere un comportamento mobbizzante non avendo disposto alcun trasferimento, ma solo un cambio di funzioni nell’esercizio dei legittimi poteri imprenditoriali, ed al quale sarebbe stato comunque obbligato a causa della mancata erogazione dei fondi destinati all'Ufficio Formazione del Personale, per cui sarebbe stato impossibile potere adempiere a quanto richiesto dalla dipendente.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Non sussiste alcuna logica contraddittorietà nel riconoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno alla professionalità. E’ di palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo uno relativo al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa. Del tutto coerente è quindi una pronuncia, come quella impugnata, che riconosca un tipo danno e ne disconosca un altro. D’altra parte il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera. Questa Corte ha più volte affermato che in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno (cfr. Cass. 30 settembre 2009 n. 20980). Nel caso in esame l’attuale ricorrente principale nemmeno ha dedotto circostanze che inducano ad affermare l’esistenza del tipo di danno richiesto, affermando, invece, un’inammissibile danno alla professionalità in re ipsa.

Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Infatti la ricorrente, nell’affermare che le circostanze di fatto dedotte sono acclarate e nemmeno contestate dal Comune di Roma, pretende di ricavare dalle stesse circostanze un particolare tipo di danno, quale quello alla professionalità che, come detto a proposito del primo motivo, richiede una specifica allegazione e prova.

Anche il ricorso incidentale proposto dal Comune di Roma è infondato. Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno della T. sono pacifiche, e la Corte territoriale ha esattamente ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di avere fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare il danno alla dipendente. Nel caso in esame è pacifico che la dipendente ha subito sanzioni e trasferimenti dichiarati illegittimi, per cui correttamente è stato ritenuto sussistente il presupposto per la condanna del datore di lavoro responsabile al risarcimento del danno morale e biologico subito dalla dipendente destinataria di provvedimento poi riconosciuti illegittimi. In ordine alle circostanze dedotte dal ricorrente incidentale, si osserva che il ricorso difetta anche del requisito dell’autosufficienza non essendo indicate con sufficiente chiarezza le risultanze istruttorie da cui ricavare la sussistenza delle circostanze da cui ricavare la necessità dei provvedimenti adottati nei confronti della T.. Stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.


P.Q.M.



Riunisce i ricorsi e li rigetta;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.


martedì 19 novembre 2013

SANGUE INFETTO RIVALUTARE L'INDENNIZZO AI PAZIENTI

Per circa 60mila pazienti italiani infettati da trasfusioni di sangue o prodotti derivati si tratta di una "vittoria": la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo ha stabilito che lo Stato deve versare a tutti gli infettati l'indennità integrativa speciale prevista dalla Legge 210/1992.
Si tratta del diritto a percepire gli arretrati dell'adeguamento Istat per l'indennizzo riconosciuto ai cittadini infettati, a partire dal momento del riconoscimento per legge della loro condizione. La sentenza riguarda 162 cittadini italiani infettati da HIV, epatite B o C dopo una trasfusione o somministrazione di emoderivati.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 210 del 1992 hanno diritto, come altre migliaia di persone, a un'indennità che deve essere rivalutata ogni anno in base al tasso d'inflazione. Ma le autorità italiane non hanno mai pagato la rivalutazione annuale e con il decreto Legge 78 del 2010 l'hanno abolita. I ricorrenti non hanno ricevuto le somme che erano loro dovute per la rivalutazione annuale anche dopo che la Corte Costituzionale italiana, con una sentenza del 2011, ha dichiarato incostituzionale il decreto.

TRATTO DA "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO"
PER INFORMAZIONI 338 8447267

martedì 18 giugno 2013

LE PIU' IMPORTANTI NOVITA' DELLA RIFORMA DEL CONDOMINIO

Oggi 18 giugno, scattano tutte le novità introdotte dalla Legge 220/2012 che andranno a modificare alcune disposizioni del Codice Civile.
La figura dell'amministratore diventa obbligatoria solo quando ci sono più di otto condomini; diversamente può essere assunta da un condomino.
Requisito per ottenere la nomina ad amministratore è il possesso del diploma della scuola secondaria di secondo grado ed un corso di formazione.
La durata in carica è di un anno con possibilità di rinnovo per eguale durata.
Il regolamento condominiale non può contenere norme che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici, sulla scorta della sentenza della Cassazione che stabilisce il diritto soggettivo all'animale da compagnia.
Non è obbligatoria, ma l'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore al possesso di un'assicurazione individuale a copertura della responsabilità civile inerente danni che l'amministratore stesso potrebbe compiere nell'esercizio delle sue funzioni.
E'  fatto obbligo per l'amministratore far transitare somme di danaro erogate o ricevute da condomini o terzi tramite un conto corrente postale o bancario, con diritto di ciascun condomino di prenderne visione ed estrarre copia, tramite l'amministratore stesso, della rendicontazione.
Ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 1117 ter l'assemblea con solo i voti dei quattro quinti dei condomini partecipanti e con i quattro quinti del valore dell'edificio possono modificare la destinazione d'uso delle zone comuni purchè la suddetta modifica non sia pregiudizio per la stabilità, sicurezza del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico.
I diritti sono proporzionati “al valore dell’unità immobiliare” e, ai fini della loro tutela, è possibile richiedere la convocazione dell’assemblea per diffidare l’esecutore di attività che influiscono sostanzialmente e negativamente sulle destinazioni d’uso delle parti comuni.
E' possibile, su richiesta dell'assemblea far attivare un sito internet al condominio dal quale potersi scaricare tutta la documentazione inerente lo stesso, in primis verbali di assemblea. 
Cambiano le maggioranze per l’approvazione delle delibere, che possono essere impugnate da ogni condomino assente, astenuto o dissenziente, il quale può richiedere l’annullamento all’autorità giudiziaria entro 30 giorni dalla data di deliberazione o comunicazione (per gli assenti)

venerdì 14 giugno 2013

PREPARAZIONE INTENSIVA ESAME AVVOCATO 2013

LEZIONI TEORICO PRATICHE //  SIMULAZIONE DI ESAME // CORREZIONE PARERI PENALE E CIVILE // CORREZIONE ATTI PENALE E CIVILE 
INCONTRI SETTIMANALI
PREPARAZIONE INDIVIDUALE O GRUPPO MAX TRE PERSONE
PER INFO: ASSOCIAZIONE SILENO VIA QUINTINO SELLA 207 TEL. :  080 9265150  
E MAIL associazionesileno@libero.it 


venerdì 7 giugno 2013

AZIONI VESSATORIE SUL LUOGO DI LAVORO: RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO CON OBBLIGO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

La Corte di Cassazione in data 5 novembre 2012 emetteva una sentenza n 18927 secondo la quale anche nell’ipotesi in cui singoli episodi vessatori posti in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore non fossero legati da un unico disegno persecutorio, quindi non configurassero gli estremi del mobbing, sorgerebbe la responsabilità del datore di lavoro per ogni singolo episodio.
In presenza di una serie di comportamenti lesivi della dignità psico fisica del lavoratore per i quali è stato chiesto un risarcimento di danni, anche se non sussistono i presupposti per configurare l’ipotesi del mobbing, il Giudice è tenuto a valutare se ogni  singolo comportamento configura ipotesi mortificante e lesiva della dignità del lavoratore ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro.
Lla Corte di Cassazione, si è ispirata al principio secondo il quale  è il dovere del datore di lavoro di tutelare il lavoratore soprattutto per quanto concerne il lato psico – fisico.
Nella decisione che si commenta si legge testualmente che ……“In base ad un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, nella disciplina del rapporto di lavoro, ove numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata alla persona del lavoratore con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, il datore di lavoro non solo è contrattualmente obbligato a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica del lavoratore dipendente (ai sensi dell'art. 2087 cod. civ.), ma deve altresì rispettare il generale obbligo di neminem laedere e non deve tenere comportamenti che possano cagionare danni di natura non patrimoniale, configurabili ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i suddetti diritti”.
L’intento del datore di lavoro che sottende e lega ogni atto vessatorio posto in essere nei confronti del lavoratore  rappresenta un’aggravante sicuramente valutabile a livello risarcitorio, ma questo non può esimerci da valutare la dannosità e la risarcibilità che ogni singolo atto persecutorio, anche se legato da una sorta di consequenzialità, cagiona al lavoratore  .  



lunedì 3 giugno 2013

BONUS ASSUNZIONI PER LAVORATORI LICENZIATI:PREVISTE 190 EURO MENSILI

Il  Decreto  del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali  del 19.04.2013 firmato, approvato dalla Corte dei Conti ed in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per quei datori di lavoro privati che durante tutto il 2013 decidono di assumere con qualsiasi tipo di contratto o determinato o indeterminato o parte time o full time od anche con un contratto di somministrazione, lavoratori che siano stati licenziati, nei dodici mesi precedenti l'assunzione, da imprese anche con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività.

Il beneficio è determinato in 190 euro mensili per 12 mesi, in caso di lavoratori assunti a tempo indeterminato, diversamente in ipotesi di contratto a tempo determinato per solo 6 mesi;  per poterne usufruire è posta la condizione che il datore di lavoro garantisca interventi di formazione professionale sul luogo di lavoro a favore del lavoratore assunto.
Il beneficio è riconosciuto, in base al comma 4,  anche nel caso di lavoratori soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata.
Il datore di lavoro deve presentare istanza all’Inps, esclusivamente in via telematica, con modalità che l’istituto previdenziale comunicherà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
Sarà l’Inps a verificare i requisiti (attraverso le comunicazioni obbligatorie di assunzione e cessazione) e ad autorizzare il beneficio.
Ricevuto il via libera dell’Inps, l’erogazione avviene attraverso conguaglio sulle dichiarazioni contributive.
L’Inps concede le autorizzazioni all’incentivo fino a esaurimento della somma disponibile di 20 milioni di euro. Il criterio: la valutazione ex ante del costo relativo a ogni singola assunzione, e l‘ordine cronologico di presentazione delle domande.
E’ vietato presentare un’istanza con data antecedente a quella di assunzione.