Fatto
Con sentenza del 25 febbraio 2009
pubblicata il 28 novembre 2009 la Corte d’appello di Roma, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 15 novembre 2005, ha
condannato il Comune di Roma al risarcimento del danno da mobbing in
favore di T.C. nella misura di € 16.000,00 in luogo di quella di €
30.000,00 riconosciuta dal giudice di primo grado. La Corte territoriale
ha motivato tale pronuncia ritenendo provato il danno subito dalla T. a
causa della condotta mobizzante posta in essere dal Comune di Roma
concretizzatasi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti
dichiarati illegittimi; tale danno è stato quantificato sulla base
della consulenza tecnica d’ufficio che ha riconosciuto il danno alla
salute della dipendente. Tuttavia la Corte romana ha escluso il danno
alla professionalità ritenendolo non provato nemmeno presuntivamente,
avendo la T. comunque svolto mansioni di tipo amministrativo in
relazione alle quali il periodo di forzata inattività dovuto al
comportamento illegittimo del Comune di Roma, non ha prodotto
conseguenze in termini di perdita di opportunità lavorative o
obsolescenza, circostanze queste nemmeno dedotte dalla dipendente.
La T. propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, articolato su due motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Roma che svolge ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
La T. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.
La stessa T. ha presentato memoria.
Diritto
I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In
particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe
contraddittoriamente affermato la sussistenza del danno patito dalla
ricorrente a seguito dell'illegittima condotta posta in essere dal
Comune di Roma nei suoi confronti, escludendo, poi, l’esistenza del
danno alla professionalità adducendo la mancanza di allegazione delle
circostanze che lo avrebbero determinato, circostanze invece ritenute
sussistenti ai fini del danno riconosciuto.
Con il secondo
motivo si assume violazione e falsa applicazione delle norme e dei
principi in tema di illecito civile, responsabilità civile per
inadempimento contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro,
mobbing, nonché risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
derivante lesione alla sfera della professionalità del lavoratore; in
particolare violazione e falsa applicazione delle orme di cui agli
artt. 1218, 2103, 2087, 2043 e 2059 cod. civ., nonché dell’art. 2
Cost., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e
falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della
prova, presunzioni semplici, valutazione ed apprezzamento delle
risultanze istruttorie e dei fatti non contestati: in particolare
violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 e segg. cod.
civ., e 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod.
proc. civ. In particolare si deduce che l’acclarato comportamento
mobizzante del Comune di Roma, caratterizzato da discriminazione e da
persecuzione psicologica, avrebbe necessariamente determinato
mortificazione morale ed emarginazione professionale, per cui il danno
alla professionalità dovrebbe essere ritenuto almeno presunto.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa
applicazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale,
obbligo di protezione datoriale dell’integrità psico-fisica e della
personalità materiale del lavoratore, dequalificazione, demansionamento
e mobbing, presunzioni semplici ed onere probatorio; segnatamente,
violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2013, 2697,
2729 e segg. cod, civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in
relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce
che il Comune di Roma non avrebbe posto in essere un comportamento
mobbizzante non avendo disposto alcun trasferimento, ma solo un cambio
di funzioni nell’esercizio dei legittimi poteri imprenditoriali, ed al
quale sarebbe stato comunque obbligato a causa della mancata erogazione
dei fondi destinati all'Ufficio Formazione del Personale, per cui
sarebbe stato impossibile potere adempiere a quanto richiesto dalla
dipendente.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Non sussiste alcuna logica contraddittorietà nel riconoscimento del
danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno alla
professionalità. E’ di palmare evidenza che le due voci di danno hanno
presupposti completamente diversi, essendo uno relativo al fisico del
lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè
all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa. Del tutto
coerente è quindi una pronuncia, come quella impugnata, che riconosca
un tipo danno e ne disconosca un altro. D’altra parte il danno alla
professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice
demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno
dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera.
Questa Corte ha più volte affermato che in caso di accertato
demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla
professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno
(cfr. Cass. 30 settembre 2009 n.
20980).
Nel caso in esame l’attuale ricorrente principale nemmeno ha dedotto
circostanze che inducano ad affermare l’esistenza del tipo di danno
richiesto, affermando, invece, un’inammissibile danno alla
professionalità in re ipsa.
Anche il secondo motivo del ricorso
principale è infondato. Infatti la ricorrente, nell’affermare che le
circostanze di fatto dedotte sono acclarate e nemmeno contestate dal
Comune di Roma, pretende di ricavare dalle stesse circostanze un
particolare tipo di danno, quale quello alla professionalità che, come
detto a proposito del primo motivo, richiede una specifica allegazione e
prova.
Anche il ricorso incidentale proposto dal Comune di
Roma è infondato. Le circostanze di fatto poste a fondamento della
domanda di risarcimento del danno della T. sono pacifiche, e la Corte
territoriale ha esattamente ritenuto che il datore di lavoro avrebbe
dovuto provare di avere fatto tutto ciò che era in suo potere per
evitare il danno alla dipendente. Nel caso in esame è pacifico che la
dipendente ha subito sanzioni e trasferimenti dichiarati illegittimi,
per cui correttamente è stato ritenuto sussistente il presupposto per
la condanna del datore di lavoro responsabile al risarcimento del danno
morale e biologico subito dalla dipendente destinataria di
provvedimento poi riconosciuti illegittimi. In ordine alle circostanze
dedotte dal ricorrente incidentale, si osserva che il ricorso difetta
anche del requisito dell’autosufficienza non essendo indicate con
sufficiente chiarezza le risultanze istruttorie da cui ricavare la
sussistenza delle circostanze da cui ricavare la necessità dei
provvedimenti adottati nei confronti della T.. Stante la reciproca
soccombenza le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li rigetta;
Compensa fra le parti le spese di giudizio.