martedì 8 aprile 2014

CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA 02.04.2014 n° 69 NON APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO DEI NUOVI TERMINI DI DECADENZA PREVIDENZIALI

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art 38 comma 4 del DL 98/2011 che recita :
"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata invigore del presente decreto".
Vale a dire  comma 1 "
1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi,previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
lettera c e d
 c) all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,dopo il comma 35 quater, e' aggiunto il seguente: "35 quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: "47 bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."
La Corte Costituzionale in sintesi affera l'illegittimità della disposizione che stabilisce il termine prescrizionale di 5 anni, anziché di 10 anni per il pagamento dei ratei arretrati, ancorché non liquidati, dei trattamenti pensionistici, nonché delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione .
 Nel corso di un giudizio civile, avente ad oggetto l’adeguamento di una prestazione previdenziale, il  Tribunale ordinario di Roma – premessane la rilevanza nel giudizio a quo e motivatane la non manifesta infondatezza, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione – ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
La norma censurata  per tale sua portata retroattiva, il rimettente ne sospetta, appunto, il contrasto con l’evocato parametro costituzionale.
 Il Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e ne prospetta il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del principio di eguaglianza e della irragionevolezza, nella parte in cui detta norma stabilisce che «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto».
La richiamata lettera d) del comma 1 dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 – che la norma censurata rende, appunto, retroattivamente applicabile «anche ai giudizi pendenti in primo grado» – fa, a sua volta, corpo con l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).
A detta ultima disposizione l’art. 38, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011 aggiunge, infatti, un ultimo comma, a tenore del quale «Le decadenze previste dai commi che precedono [id est: dai commi 2 e 3 del citato articolo 47] si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». Ed inserisce, di seguito, un articolo 47-bis, con il quale si stabilisce che «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».
 Ciò che, infatti, viene in discussione non è la diversa e più articolata fissazione dei termini, per la richiesta di prestazioni previdenziali accessorie o di ratei arretrati, prevista dal legislatore del 2011, bensì unicamente il fatto che i termini, di decadenza e prescrizione, all’uopo stabiliti nella più volte richiamata lettera d) del comma 1 dell’art. 38, sia resa retroattivamente applicabile «anche ai giudizi pendenti in primo grado», dal successivo comma 4 dello stesso art. 38 del d.l. n. 98 del 2011.
Ed è in relazione a detta ultima norma, appunto, che il Tribunale rimettente chiede a questa Corte di verificare l’eventuale confliggenza con i parametri di cui all’art. 3, primo e secondo comma, Cost.
 A tal riguardo, questa Corte ha ulteriormente, e reiteratamente, precisato come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte).
E, in linea con tale indirizzo, ha anche sottolineato come il principio dell’affidamento trovi applicazione anche in materia processuale e risulti violato a fronte di soluzioni interpretative, o comunque retroattive, adottate dal legislatore rispetto a quelle affermatesi nella prassi (sentenze n. 525 del 2000 e n. 111 del 1998).
Con ancor più puntuale riguardo a disposizioni processuali sui termini dell’azione, questa Corte ha poi comunque escluso che l’istituto della decadenza tolleri, per sua natura, applicazioni retroattive, «non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto [...] per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto [...] debba essere esercitato» (sentenza n. 191 del 2005).
Nella specie, la norma censurata, per contro, prevede che il diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche – diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale – si estingua (in assenza di una già ottenuta decisione di primo grado), ove la domanda – di accessori o di ratei arretrati – non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione.
Da ciò, quindi, l’illegittimità costituzionale del denunciato art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, per violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., in ragione del vulnus arrecato al principio dell’affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

giovedì 3 aprile 2014

DANNO DA RESPONSABILITA' MEDICA RECENTE SENTENZA CASS. 27.03.2014 n° 7195

Tizio citava in giudizio alcuni medici di un ospedale a seguito del decesso della moglie Caia, dovuto ad una grave patologia neoplastica,  sostenendo  che, per fatto e colpa dei dipendenti o collaboratori della struttura sanitaria, Caia era stata vittima di un erroneo trattamento terapeutico. Nello specifico, i chirurghi, riscontrato il tumore ovario di cui era affetta la vittima, si sarebbero limitati al solo ovaio colpito dalla neoplasia, senza asportare anche l'altro ovaio e l'utero, decisione che, a detta della difesa attrice, aveva comportato la perdita di chance di sopravvivenza e/o l'accelerazione del decesso di Caia. In entrambi i due primi gradi di giudizio, tuttavia, le istanze di Tizio venivano rigettate, escludendosi che la condotta dei sanitari potesse essere, nella fattispecie, ascritta a concausa della morte di Caia. Analoga sorte per ciò che attiene la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Tizio   ricorreva in Cassazione  per ottenere la cassazione del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento di tale voce di danno.
Con un primo motivo di riscorso Tizio censurava la sentenza della Corte di appello per "mancata pronuncia su un punto essenziale" e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità in tema di perdita di chance, sosteneva che i giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere la tutela patrimoniale rispetto al diritto a mantenere intatte le proprie chances di sopravvivenza, diverso da quello della vita o dell'integrità fisica. Tizio, in particolare, evidenziava come si sarebbe dovuta riconoscere, nel caso di specie, la tutela ad “un bene intermedio”, quale il diritto a mantenere integre le proprie chances, che presuppone il riconoscimento dell'autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato.
Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte territoriale in diversa composizione.
 In particolare, la Terza Sezione ha aderito all’impostazione difensiva in virtù della quale riconoscere il diritto del malato a mantenere integre le proprie chances di sopravvivenza equivale a presupporre il riconoscimento della tutela ad un “bene intermedio” diverso da quello della vita e da quello della salute: il che determina l’autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato.
Pertanto alla luce di detta interpretazione, se ne deduce:
a) in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l’esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti;
b) dà luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto.
Il “danno da perdita di chance di guarigione” è già stato introdotto con la pronuncia4400/2004 .
La chance perduta veniva inizialmente definita come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, o meglio la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, era considerata tale da configurare un danno concreto ed attuale.
La Suprema Corte ha in seguito ulteriormente precisato, con la pronuncia 21619/2007, che quando i criteri di accertamento causale danno esito negativo si può ricorrere alla causalità da perdita di chance, attestata tout court sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico, da intendersi, rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso tale aspettativa  come “bene”, come diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute.
 Il danno da perdita di chance conseguente ad errore medico è stato  inquadrato  dalle Sezioni Unite della Cassazione riconducendo  il danno alla persona nelle due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale .
Atteso che la giurisprudenza ha confermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, si può ritenere che  il danno da perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza conseguente ad errore medico  possa assumere valenza anche sotto il profilo, appunto, non patrimoniale (ricordiamo la natura obbligatoria del contratto di spedalità tra paziente e medico).
Conseguentemente, sarà possibile configurare una perdita di chance ogni qual volta il comportamento negligente, imprudente o imperito del medico, comporti  un aggravamento o  una mancata guarigione del paziente, che abbia comportato:
a) la perdita, per la vittima, di concrete possibilità di lavoro o miglioramenti economici (con conseguente danno c.d. da perdita di chance patrimoniale);
b) la compromissione di attività realizzatrici dell’individuo attraverso la violazione di diritti ed interessi protetti dalla Costituzione o da specifiche norme di legge (con conseguente danno da perdita di chance non patrimoniale). 
La peculiarità di tale danno consisterà, pur sempre, nella possibilità di risarcire un danno futuro ed incerto, ma probabile, indipendentemente dall’avverarsi del pregiudizio, costituendo oggetto del risarcimento la chance perduta e non il danno effettivo.

venerdì 28 marzo 2014

MOBBING: MANSIONI SUPERIORI -DANNO BIOLOGICO - DANNO ESISTENZIALE


Un'importante sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 22.10.2013 evidenzia gli elementi probatori da utilizzare in fase istruttoria in ipotesi di richiesta di riconoscimento di un inquadramento superiore.
Pertanto oltre a produrre il Contratto Collettivo di categoria in cui viene esplicitamente elencato il livello richiesto e conseguentemente le mansioni espletate dal ricorrente, lo stesso deve in ricorso ed in fase probatoria sia con l'ausilio di testi sia con l'ausilio documentale provare le modalità di svolgimento delle mansioni superiori richieste e svolte.
Laddove la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori sia connessa ad una richiesta di riconoscimento di mobbing, la Corte d'appello ha precisato che il risarcimento biologico chiesto ed ottenuto ricomprende anche il danno morale, mentre il danno esistenziale necessita di una rigorosa prova.
La Corte d'Appello di Perugia ha precisato:" poiché le mansioni in relazione a cui il lavoratore rivendicava un superiore inquadramento potevano astrattamente rientrare in diverse qualifiche, a seconda che le stesse fossero state svolte in maniera più o meno complessa, egli avrebbe dovuto illustrare - oltre alla declaratoria contrattuale del livello richiesto e alle mansioni esercitate - anche le modalità di svolgimento delle medesime, provando la gradazione e l'intensità dell'attività espletata, in termini di responsabilità, autonomia, complessità e coordinamento; il lavoratore aveva lamentato di aver subito, a causa di mobbing, un pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, ma il ristoro per l'eventuale danno morale era, in ogni caso, già ricompreso nell'importo erogato, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno biologico sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. Il dedotto danno esistenziale, invece, sarebbe potuto rilevare, ai fini della personalizzazione del danno biologico, soltanto se fosse stato rigorosamente provato".

giovedì 27 marzo 2014

UN CASO CONCRETO : QUOTA DELLA PENSIONE REVERSIBILITA' EX CONIUGE

TIZIA, moglie divorziata di CAIO, deceduto , agiva in giudizio nei confronti di MEVIA, moglie superstite, per ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad una quota della pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto, traenti origine dal rapporto di lavoro di CAIO.
Il Tribunale in primo grado, determinava la quota spettante al coniuge divorziato della pensione di reversibilità nella misura del 70% e quella spettante al coniuge superstite nella misura del 30%, sulla base della maggior durata del primo matrimonio,  rispetto a quella del secondo matrimonio; rigettava la domanda di Tizia diretta ad ottenere da Mevia la restituzione delle somme relative alla pensione di reversibilità percepite in misura superiore a quella spettante alla moglie superstite; riconosceva il diritto di Tizia  ad una quota del trattamento di fine rapporto dell'ex coniuge nella misura del 40% dell'indennità totale corrisposta a Caio, e condannava la Mevia,  al pagamento della predetta quota .
Avverso la sentenza di primo grado Mevia proponeva appello.
La Corte d'appello,  respingeva l'appello .
Mevia ricorreva per cassazione che in accoglimento del solo secondo motivo di ricorso, cassava la decisione impugnata rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione, per l'applicazione del principio di diritto enunciato e per la disciplina delle spese processuali, incluse quelle pertinenti al giudizio di cassazione.

Il giudizio veniva riassunto  e la  Corte d'appello,  determinava nella percentuale del 60% del totale la quota della pensione di reversibilità derivante dall'attività lavorativa prestata dal defunto  da attribuire alla moglie divorziata Tizia, e nel 40% la quota della medesima pensione da attribuire alla moglie superstite Mevia.
Nello specifico, la Corte del merito, premesso il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ha ritenuto di dovere procedere al complessivo riesame degli elementi correttivi del criterio meramente temporale della durata dei matrimoni, al fine dell'equa ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite.

Tanto premesso, la Corte  del merito ha rilevato che le prove documentali legittimamente acquisite nel corso del giudizio di merito consentivano di ritenere provate le seguenti circostanze: la durata molto modesta dell'effettiva convivenza tra Tizia e Caio; la relazione affettiva tra il Mevia e Caio, documentata ; l'attribuzione a Tizia, con la predetta sentenza di scioglimento del matrimonio, dell'assegno di divorzio ; le diverse condizioni reddituali della moglie divorziata rispetto a quella superstite, essendo Tizia sprovvista di redditi propri e Mevi, . titolare di propria pensione ed inoltre proprietaria di alcuni beni immobili.

Valutato quindi, con la doverosa ponderazione, insieme alla durata legale dei due matrimoni, anche il tempo dell'effettiva convivenza i Tizia con Caio, di fatto inferiore a quello della relazione affettiva dello stesso Caio. con la Mevia.; valutato l'assegno di divorzio riconosciuto a Tizia ed il divario economico esistente tra le due mogli a favore della prima, priva di redditi autonomi, la Corte del merito ha temperato il criterio della durata legale dei due matrimoni con i parametri costituiti dalla maggiore durata dell'effettiva convivenza con la Mevia  e dell'entità dell'assegno divorzile, ed ha ritenuto equo attribuire alla moglie divorziata, priva di redditi propri anche in precarie condizioni di salute, una quota pari al 60% della pensione di reversibilità ed alla moglie superstite, la quota del 40% della medesima pensione.
Ricorre avverso detta pronuncia Mevia, sulla base di quattro motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia "infedele esecuzione da parte del giudice di rinvio del principio di diritto enunciato dalla S.C. con la pronuncia di annullamento ed omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia- Violazione dell'art. 384 c.p.c. in relazione all'art.9 l. 898/70(art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.)" Secondo la ricorrente, il Giudice del rinvio ha solo operato il parziale riesame delle prove documentali; la Suprema Corte aveva affermato la rilevanza dell'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso e dell'esistenza del periodo di convivenza prematrimoniale, ritenendo assorbite le censure sulla statuita inammissibilità delle prove; la Corte del merito è tornata a fondare la decisione sugli stessi elementi già considerati dalla sentenza annullata, mentre avrebbe dovuto considerare la proporzione esistente tra lo stipendio di Caio , e l'assegno divorzile di Tizia., priva di altre fonti di reddito, e, in secondo luogo, i diversi tenori di vita goduti dalle parti prima del decesso, che  aveva costituito con la Mevia una comunione materiale oltre che spirituale; avrebbe dovuto altresì verificare l'esatto ammontare della pensione di Caio  alla data delle nozze con la Mevia, accertare il tenore di vita goduto da dette parti, e quindi determinare la percentuale della pensione di reversibilità spettante a Tizia, in ragione dei caratteri solidaristici della pensione stessa, dei principi di uguaglianza sostanziale e solidarietà sociale, di quanto statuito dalla Corte cost. con la sentenza 419/99 e dell'intento del legislatore, di cui alla L. 898/1970.


La  Corte, nell'accogliere il secondo motivo del ricorso di Mevia , respinti gli altri, ha enunciato il principio di diritto, al quale avrebbe dovuto attenersi il Giudice del rinvio, richiamando la propria precedente giurisprudenza in relazione alla ripartizione del trattamento di reversibilità in caso di concorso tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato, aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, e specificamente indicando che tale ripartizione "deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata del rapporto matrimoniale (ossia del dato numerico rappresentato dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l'ex coniuge deceduto) anche ponderando ulteriori elementi, correlati alle finalità che presiedono al diritto di reversibilità, da utilizzare eventualmente quali correttivi del criterio temporale; fra tali elementi, da individuarsi nell'ambito della l. n. 898 del 1970, art.5, specifico rilievo assumono l'ammontare dell'assegno goduto dal coniuge divorziato prima del decesso dell'ex coniuge, nonché le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, e in quest'ottica, e al solo fine di evitare che l'ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare nel tempo l'assegno di divorzio, ed il secondo coniuge il tenore di vita che il de cuius gli aveva assicurato in vita, anche l'esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge potrà essere considerata dal Giudice del merito quale elemento da apprezzare per una più compiuta valutazione delle situazioni”.

Il S.C. ha pertanto annullato la sentenza della Corte d'appello per non essersi uniformata a detto principio .

martedì 25 marzo 2014

LA SOPRAVVENUTA CONVIVENZA MORE UXORIO INCIDE SULLA VALUTAZIONE DELL'ASSEGNO DIVORZILE

La Suprema Corte con sentenza 18.11.2013 n° 25845 introduce un ulteriore principio di diritto sulla valutazione dell'assegno divorzile cha va ad incidere sul concetto di "adeguatezza dei mezzi" rispetto al tenore di vita goduto.
L'art 5 della legge n.898/70 sancisce l'obbligo a carico di un ex  coniuge di fornire un assegno mensile a favore dell'ex conige più debole che non dispone di mezzi adeguati o comunque è oggettivamente impossibilitato a procurarseli.
Preme far notare come ogni espressione adoperata dal legislatore sia oggetto di interpretazione sia estensiva che restrittiva. E' normale chiedersi cosa debba intendersi per mezzi adeguati e quali debbano essere i parametri interpretativi del concetto di adeguatezza; le medesime considerazioni dobbiamo formulare per la identificazione di soggetto "impossibilitato a procurarsi" gli adeguati mezzi di sostentamento.
Ed infatti, un' interpretazione estensiva viene formulata dalla Cassazione laddove impone di valutare l'adeguatezza dei mezzi anche in connessione con una ipotesi di convivenza more uxorio dell'ex coniuge, laddove la suddetta assuma i requisiti della stabilità, continuità e regolarità tale da consentire un sostegno economico.
Domanda cosa accade se la stabilità del rapporto more uxorio non comporta necessariamente un sostegno economico, inciderebbe sulla valutazione dell'assegno divorzile? 
A chi comporterebbe provare la non incidenza sul concetto di adeguatezza dei mezzi ?
L'onere sempre alla parte più debole del rapporto.

giovedì 20 febbraio 2014

Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 gennaio 2014, n. 172 - Provvedimenti disciplinari e trasferimenti illegittimi: Mobbing

Fatto




Con sentenza del 25 febbraio 2009 pubblicata il 28 novembre 2009 la Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 15 novembre 2005, ha condannato il Comune di Roma al risarcimento del danno da mobbing in favore di T.C. nella misura di € 16.000,00 in luogo di quella di € 30.000,00 riconosciuta dal giudice di primo grado. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo provato il danno subito dalla T. a causa della condotta mobizzante posta in essere dal Comune di Roma concretizzatasi in provvedimenti disciplinari e trasferimenti dichiarati illegittimi; tale danno è stato quantificato sulla base della consulenza tecnica d’ufficio che ha riconosciuto il danno alla salute della dipendente. Tuttavia la Corte romana ha escluso il danno alla professionalità ritenendolo non provato nemmeno presuntivamente, avendo la T. comunque svolto mansioni di tipo amministrativo in relazione alle quali il periodo di forzata inattività dovuto al comportamento illegittimo del Comune di Roma, non ha prodotto conseguenze in termini di perdita di opportunità lavorative o obsolescenza, circostanze queste nemmeno dedotte dalla dipendente.

La T. propone ricorso per cassazione avverso tale pronuncia, articolato su due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Roma che svolge ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

La T. resiste con controricorso al ricorso incidentale avversario.

La stessa T. ha presentato memoria.


Diritto




I ricorsi vanno riuniti essendo proposti avverso la medesima sentenza.

Con il primo motivo del ricorso principale si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, n. 5 cod. proc. civ. In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe contraddittoriamente affermato la sussistenza del danno patito dalla ricorrente a seguito dell'illegittima condotta posta in essere dal Comune di Roma nei suoi confronti, escludendo, poi, l’esistenza del danno alla professionalità adducendo la mancanza di allegazione delle circostanze che lo avrebbero determinato, circostanze invece ritenute sussistenti ai fini del danno riconosciuto.

Con il secondo motivo si assume violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di illecito civile, responsabilità civile per inadempimento contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro, mobbing, nonché risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante lesione alla sfera della professionalità del lavoratore; in particolare violazione e falsa applicazione delle orme di cui agli artt. 1218, 2103, 2087, 2043 e 2059 cod. civ., nonché dell’art. 2 Cost., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di onere della prova, presunzioni semplici, valutazione ed apprezzamento delle risultanze istruttorie e dei fatti non contestati: in particolare violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 e segg. cod. civ., e 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che l’acclarato comportamento mobizzante del Comune di Roma, caratterizzato da discriminazione e da persecuzione psicologica, avrebbe necessariamente determinato mortificazione morale ed emarginazione professionale, per cui il danno alla professionalità dovrebbe essere ritenuto almeno presunto.

Con l’unico motivo del ricorso incidentale si lamenta violazione e falsa applicazione delle norme in materia di inadempimento contrattuale, obbligo di protezione datoriale dell’integrità psico-fisica e della personalità materiale del lavoratore, dequalificazione, demansionamento e mobbing, presunzioni semplici ed onere probatorio; segnatamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 2087, 2013, 2697, 2729 e segg. cod, civ., e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3 cod. proc. civ. In particolare si deduce che il Comune di Roma non avrebbe posto in essere un comportamento mobbizzante non avendo disposto alcun trasferimento, ma solo un cambio di funzioni nell’esercizio dei legittimi poteri imprenditoriali, ed al quale sarebbe stato comunque obbligato a causa della mancata erogazione dei fondi destinati all'Ufficio Formazione del Personale, per cui sarebbe stato impossibile potere adempiere a quanto richiesto dalla dipendente.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato. Non sussiste alcuna logica contraddittorietà nel riconoscimento del danno biologico e nel rigetto della domanda relativa al danno alla professionalità. E’ di palmare evidenza che le due voci di danno hanno presupposti completamente diversi, essendo uno relativo al fisico del lavoratore, mentre la seconda alla sua professionalità e cioè all'aspetto della sua prestazione e capacità lavorativa. Del tutto coerente è quindi una pronuncia, come quella impugnata, che riconosca un tipo danno e ne disconosca un altro. D’altra parte il danno alla professionalità non può essere considerato in re ipsa nel semplice demansionamento, essendo invece onere del dipendente provare tale danno dimostrando, ad esempio, un ostacolo alla progressione di carriera. Questa Corte ha più volte affermato che in caso di accertato demansionamento professionale, la liquidazione del danno alla professionalità del lavoratore non può prescindere dalla prova del danno (cfr. Cass. 30 settembre 2009 n. 20980). Nel caso in esame l’attuale ricorrente principale nemmeno ha dedotto circostanze che inducano ad affermare l’esistenza del tipo di danno richiesto, affermando, invece, un’inammissibile danno alla professionalità in re ipsa.

Anche il secondo motivo del ricorso principale è infondato. Infatti la ricorrente, nell’affermare che le circostanze di fatto dedotte sono acclarate e nemmeno contestate dal Comune di Roma, pretende di ricavare dalle stesse circostanze un particolare tipo di danno, quale quello alla professionalità che, come detto a proposito del primo motivo, richiede una specifica allegazione e prova.

Anche il ricorso incidentale proposto dal Comune di Roma è infondato. Le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda di risarcimento del danno della T. sono pacifiche, e la Corte territoriale ha esattamente ritenuto che il datore di lavoro avrebbe dovuto provare di avere fatto tutto ciò che era in suo potere per evitare il danno alla dipendente. Nel caso in esame è pacifico che la dipendente ha subito sanzioni e trasferimenti dichiarati illegittimi, per cui correttamente è stato ritenuto sussistente il presupposto per la condanna del datore di lavoro responsabile al risarcimento del danno morale e biologico subito dalla dipendente destinataria di provvedimento poi riconosciuti illegittimi. In ordine alle circostanze dedotte dal ricorrente incidentale, si osserva che il ricorso difetta anche del requisito dell’autosufficienza non essendo indicate con sufficiente chiarezza le risultanze istruttorie da cui ricavare la sussistenza delle circostanze da cui ricavare la necessità dei provvedimenti adottati nei confronti della T.. Stante la reciproca soccombenza le spese di giudizio vanno compensate fra le parti.


P.Q.M.



Riunisce i ricorsi e li rigetta;

Compensa fra le parti le spese di giudizio.


martedì 19 novembre 2013

SANGUE INFETTO RIVALUTARE L'INDENNIZZO AI PAZIENTI

Per circa 60mila pazienti italiani infettati da trasfusioni di sangue o prodotti derivati si tratta di una "vittoria": la Corte Europea dei diritti dell'Uomo a Strasburgo ha stabilito che lo Stato deve versare a tutti gli infettati l'indennità integrativa speciale prevista dalla Legge 210/1992.
Si tratta del diritto a percepire gli arretrati dell'adeguamento Istat per l'indennizzo riconosciuto ai cittadini infettati, a partire dal momento del riconoscimento per legge della loro condizione. La sentenza riguarda 162 cittadini italiani infettati da HIV, epatite B o C dopo una trasfusione o somministrazione di emoderivati.
Secondo quanto stabilito dalla Legge 210 del 1992 hanno diritto, come altre migliaia di persone, a un'indennità che deve essere rivalutata ogni anno in base al tasso d'inflazione. Ma le autorità italiane non hanno mai pagato la rivalutazione annuale e con il decreto Legge 78 del 2010 l'hanno abolita. I ricorrenti non hanno ricevuto le somme che erano loro dovute per la rivalutazione annuale anche dopo che la Corte Costituzionale italiana, con una sentenza del 2011, ha dichiarato incostituzionale il decreto.

TRATTO DA "LA GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO"
PER INFORMAZIONI 338 8447267