martedì 15 aprile 2014

LICENZIAMENTO DELL'INVALIDO SOLO CON AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA

La Corte di Cassazione con sentenza emessa il 10 aprile 2014 n. 8450 dalla sezione lavoro ha stabilito che il soggetto invalido può essere licenziato solo se la Commissione Medica accerta l'impossibilità di reiserimento all'interno dell'azienda .
Il soggetto invalido se è stato assunto tramite  chiamata dalle liste di collocamento dei disabili, il suo recesso potrà ritenersi legittimo in presenza delle condizioni previste dall'art 10 della legge 68 del 1999.
Poiché la valutazione in ordine alla definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti all'organizzazione del lavoro, è riservata esclusivamente alla Commissione di cui all'art. 10, comma 3, di detta legge, secondo la sentenza qui impugnata il datore di lavoro avrebbe potuto validamente intimare il recesso soltanto nel caso in cui l'organo sanitario avesse ravvisato tale impossibilità.
Con la presentazione del ricorso in Cassazione si obietta che, su iniziativa del lavoratore, la Commissione medica non l'aveva dichiarato completamente inabile al lavoro, bensì abile con la limitazione di evitare la "prolungata stazione eretta". Poiché però nell'organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorative compatibili con tale limitazione era stato necessario licenziare il lavoratore.
Il motivo è infondato per le ragioni, correttamente richiamate dalla Corte territoriale, espresse da Cass. n. 15269 del 2012 al cui insegnamento occorre dare continuità.
La L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 3, prescrive che "Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda".
Tale norma, ha sostituito la precedente norma speciale (L. n. 482 del 1968, art. 10 in rel. all'art. 20 della stessa legge), con riferimento alla quale questa Corte (v. Cass. n. 10347 del 2002) ha affermato il principio secondo cui, "il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica".
Tale principio di specialità va ribadito anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo alle condizioni e modalità ivi previste (competenza speciale della commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, come appositamente integrata e con valutazione "sentito anche" l'organismo di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 6, comma 3; verifica se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda; possibilità di risoluzione del rapporto soltanto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell'azienda").
"La verifica di tali condizioni, poi, è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto è necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro)" (in termini: Cass. n. 15269 del 2012).
Poiché nella specie è pacifico che il licenziamento del ricorrente non è stato preceduto da un accertamento effettuato dalla Commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, co. 4, della L. n. 68 del 1999, che abbia valutato, sentito anche l'organismo di cui al d. lgs. n. 469 del 1997, art. 6, co. 3, come modificato dall'art. 6 della L. n. 68 del 1999, la definitiva impossibilità di reinserire il ricorrente  all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la pronuncia della Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto cui è sussumibile la fattispecie concreta.


venerdì 11 aprile 2014

RINNOVATO IL "PIANO FAMIGLIE" POSSIBILE SOSPENSIONE DEL MUTUO

L'Abi, l'Associazione bancaria italiana ha rinnovato per la quinta volta consecutiva il "Piano per le famiglie" che prevede la possibilità di chiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.
Le richieste da consegnare in banca su moduli prestampati  vanno presentate entro il 31 marzo. 
Si attende, invece, l'attivazione del  il "Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa" nato nel 2010  e da allora rimasto incompiuto. 
 Già la  Commissione Bilancio della Camera ha dato il via libera al nuovo regolamento necessario al funzionamento del fondo si attende quindi l'esito del Senato.
 In caso di approvazione il "Fondo" potrebbe subentrare da aprile al "Piano famiglie" in modo tale che gli italiani in difficoltà con il pagamento delle rate possano trovare un'altra possibilità  senza interruzione.
Tuttavia, va detto che ci sono sensibili differenze tra il "Piano famiglie" e il "Fondo di solidarietà", sia per l'accesso che per gli interessi da pagare,  mentre con il "Piano Famiglie" gli interessi delle rate sospese sono comunque a carico del mutuatario, chi accederà al Fondo avrà l'esenzione degli interessi, che sono a carico della banca che a sua volta potrà rivalersi sul fondo statale.
Le condizioni di accesso al  "Fondo di solidarietà" sono più vincolanti del "Piano famiglie". Se quest'ultimo offre l'accesso anche a chi perde un posto di lavoro a tempo determinato e/o va in cassa integrazione (a patto che gli eventi si siano verificati entro il 28 febbraio), il "Fondo di solidarietà" darà la possibilità  solo a chi ha perso un posto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che per morte o sopraggiunta non autosufficienza del mutuatario .
 Il "piano famiglie" contempla mutui prima casa fino a 150mila euro ed esclude quelli variabili a rata costante. Non fa riferimento all'Isee ma al reddito lordo imponibile (come da ultima dichirazione dei redditi del mutuatario) che non deve superare 40mila euro.
Mentre il fondo prevede la possibilità  a favore dei  mutui per la prima casa fino a 250mila euro a tasso fisso, variabile e misto. L'Isee  non deve superare 30mila euro.
 Il fondo dà la possibilità di ottenere una sospesione massima di 18 mesi contro i 12 mesi del piani . La moratoria prevista dal pacchetto famiglie può essere di due tipi: 1) sospensione della sola quota capitale (in questo caso si paga solo la parte interessi della rata); 2) sospensione integrale della rata e applicazione del tasso contrattuale al debito residuo.
In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione vengono rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
A livello finanziario, quindi, la portata solidale del fondo è superiore. Perché, come preannunciato, il fondo  si fa carico degli interessi delle rate sospese mentre il "Piano famiglie" li addebita al mutuatario al termine della sospensione allungando la durata del mutuo. Pertanto, se al termine della sospensione le condizioni reddituali del mutuatario non sono migliorate, il rischio di ritrovarsi nuovamente in difficoltà con il rimborso del mutuo, aggravato dai vecchi interessi è alto. 

giovedì 10 aprile 2014

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE: PER DIVORZIARE BASTERA' UN ANNO

In data 09.04.2014 la Commissione Giustizia della Camera ha approvato all'unanimità la modifica dell'art 3 della legge 898/ 1970 sul Divorzio stabilendo che i coniugi potranno fare richiesta di scioglimento degli effetti civili del matrimonio decorso un anno dalla separazione, sia essa consensuale, giudiziale o di fatto
Finalmente viene varato un abbattimento dei tempi di attesa poichè il  testo unificato del Ddl riduce gli attuali tre anni a uno il tempo di separazione necessario, che scende ancora a nove mesi nelle separazioni consensuali, se non ci sono figli minori. 
Il Ddl modifica anche la data di decorrenza che non sarà più considerata la cd Presidenziale, cioè l'udienza di comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale ma dal deposito della domanda di separazione cd iscrizione a ruolo
Inoltre, econdo lo schema di Ddl, i nuovi termini decorrono dal deposito della domanda di separazione e non, come accade ora, dalla comparizione dei coniugi di fronte al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione. È una modifica introdotta, per mettere tutti i coniugi nella stessa situazione, senza farli dipendere dai tempi differenti di fissazione delle udienze nei vari tribunali.
Con l'autorizzazione da parte del Presidente ai coniugi a vivere separati il Ddl sancisce anche la modifica dell'art 191 del codice civile per cui  da quel medesimo momento si scioglie anche l'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni scelto dai coniugi.
Inoltre, lo schema di Ddl interviene sull'articolo 191 del Codice civile precisando che la comunione dei beni si scioglie già nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il giudice autorizza i coniugi a vivere separati. 
Il Ddl deve passare in tempi brevi al Senato.

mercoledì 9 aprile 2014

La Corte di giustizia dichiara invalida la direttiva sulla conservazione dei dati telefonici

La Direttiva Europea dichiarata invalida dalla Corte Europea sostanzierebbe  un’ingerenza  di particolare gravità nei diritti fondamentali dell'individuo diretti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale, ingerenza che non sarebbe limitata allo stretto necessario 
La direttiva finalizzata alla conservazione dei dati è stata il risultato della necessità di coordinare tutte le disposizioni degli Stati membri sulla conservazione di determinati dati generati o trattati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di una rete pubblica di 
comunicazione
La primaria finalità delle disposizioni contenute nella Direttiva è rappresentata dalla necessità di garantire la disponibilità di tali dati a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati gravi, come in particolare i reati legati alla criminalità organizzata e al terrorismo. In tal senso, la direttiva dispone che i suddetti fornitori debbano conservare i dati relativi al traffico, i dati relativi all'ubicazione nonché i dati connessi necessari per identificare l’abbonato o l’utente. 
La direttiva non autorizza, invece, la conservazione del contenuto della comunicazione e delle informazioni consultate. 
L'eccezione di invalidità della direttiva è stata sollevata  alla luce di due diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ossia il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. 
L'invalidità sancita dalla Corte europea fa leva sulla valutazione che i dati d cui si dispone la conservazione consentono di conoscere sia  con quale persona e con quale mezzo un abbonato o un utente registrato ha comunicato, sia  di determinare il momento della comunicazione nonché il luogo da cui ha avuto origine e sia di conoscere la frequenza delle comunicazioni dell’abbonato o dell’utente registrato con determinate persone in uno specifico periodo. Tali dati, considerati congiuntamente, possono fornire indicazioni assai precise sulla vita privata dei soggetti i cui dati sono conservati, come le abitudini quotidiane, i luoghi di soggiorno permanente o temporaneo, gli spostamenti giornalieri o di diversa frequenza, le attività svolte, le relazioni sociali e gli ambienti sociali frequentati. 
La Corte ritiene che la direttiva, imponendo la conservazione di tali dati e consentendovi l’accesso alle autorità nazionali competenti, si ingerisca in modo particolarmente grave nei i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere .
La dichiarazione di invalidità della Direttiva ha efficacia sin dall'entrata in vigore della stessa, in quanto la Corte non ha precisato un limite di decorrenza. 
La Corte dispone ed accerta, inoltre che  la conservazione dei dati imposta dalla direttiva non è idonea ad arrecare pregiudizio al contenuto essenziale dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale. Infatti, la direttiva non consente di prendere conoscenza del contenuto delle comunicazioni elettroniche in quanto tale e prevede che i fornitori di servizi o di reti debbano rispettare determinati principi di protezione e di sicurezza dei dati. 
Inoltre, la conservazione dei dati ai fini della loro eventuale trasmissione alle autorità nazionali competenti risponde effettivamente a un obiettivo di interesse generale, vale a dire la lotta 
alla criminalità grave nonché, in definitiva, la pubblica sicurezza. 
Tuttavia, la Corte ritiene che il legislatore dell’Unione, con l’adozione della direttiva sulla conservazione dei dati, abbia ecceduto i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità. 
A tale riguardo, la Corte osserva che, in considerazione, da un lato, dell’importante ruolo svolto dalla protezione dei dati personali nei confronti del diritto fondamentale al rispetto della vita privata e, dall’altro, della portata e della gravità dell’ingerenza in tale diritto che la direttiva comporta, il potere discrezionale del legislatore dell’Unione risulta ridotto e che occorre quindi procedere a un controllo rigoroso. 
Anche se la conservazione dei dati imposta dalla direttiva può essere considerata idonea a raggiungere l’obiettivo perseguito dalla medesima, l’ingerenza vasta e particolarmente grave di tale direttiva nei diritti fondamentali in parola non è sufficientemente regolamentata in modo da essere effettivamente limitata allo stretto necessario. 
In primo luogo, infatti, la direttiva trova applicazione generalizzata all’insieme degli individui, dei mezzi di comunicazione elettronica e dei dati relativi al traffico, senza che venga operata alcuna differenziazione, limitazione o eccezione in ragione dell’obiettivo della lotta contro i reati gravi. 
In secondo luogo, la direttiva non prevede alcun criterio oggettivo che consenta di garantire che le autorità nazionali competenti abbiano accesso ai dati e possano utilizzarli solamente per prevenire, accertare e perseguire penalmente reati che possano essere considerati, tenuto conto della portata e della gravità dell’ingerenza nei diritti fondamentali summenzionati, sufficientemente gravi da giustificare una simile ingerenza. Al contrario, la direttiva si limita a fare generico rinvio ai «reati gravi» definiti da ciascuno Stato membro nella propria legislazione nazionale. Inoltre, la direttiva non stabilisce i presupposti materiali e procedurali che consentono alle autorità nazionali competenti di avere accesso ai dati e di farne successivo uso. L’accesso ai dati, in particolare, non è subordinato al previo controllo di un giudice o di un ente amministrativo indipendente. 
In terzo luogo, quanto alla durata della conservazione dei dati, la direttiva impone che essa non sia inferiore a sei mesi, senza operare distinzioni tra le categorie di dati a seconda delle persone interessate o dell’eventuale utilità dei dati rispetto all’obiettivo perseguito. Inoltre, tale durata è compresa tra un minimo di sei ed un massimo di ventiquattro mesi, senza che la direttiva precisi i criteri oggettivi in base ai quali la durata della conservazione deve essere determinata, in modo da garantire la sua limitazione allo stretto necessario. 
La Corte constata peraltro che la direttiva non prevede garanzie sufficienti ad assicurare una protezione efficace dei dati contro i rischi di abusi e contro qualsiasi accesso e utilizzo illeciti dei dati. Essa rileva, tra l’altro, che la direttiva autorizza i fornitori di servizi a tenere conto di considerazioni economiche in sede di determinazione del livello di sicurezza da applicare  e non garantisce la distruzione irreversibile dei dati al termine della loro durata di conservazione. 
La Corte censura, infine, il fatto che la direttiva non impone che i dati siano conservati sul territorio dell’Unione. La direttiva non garantisce, quindi, il pieno controllo da parte di un’autorità indipendente del rispetto delle esigenze di protezione e di sicurezza, come è invece espressamente richiesto dalla Carta. Orbene, un controllo siffatto, compiuto sulla base del diritto dell’Unione, costituisce un elemento essenziale del rispetto della protezione delle persone con riferimento al trattamento dei dati personali.

martedì 8 aprile 2014

CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA 02.04.2014 n° 69 NON APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO DEI NUOVI TERMINI DI DECADENZA PREVIDENZIALI

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art 38 comma 4 del DL 98/2011 che recita :
"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata invigore del presente decreto".
Vale a dire  comma 1 "
1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi,previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
lettera c e d
 c) all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,dopo il comma 35 quater, e' aggiunto il seguente: "35 quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: "47 bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."
La Corte Costituzionale in sintesi affera l'illegittimità della disposizione che stabilisce il termine prescrizionale di 5 anni, anziché di 10 anni per il pagamento dei ratei arretrati, ancorché non liquidati, dei trattamenti pensionistici, nonché delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione .
 Nel corso di un giudizio civile, avente ad oggetto l’adeguamento di una prestazione previdenziale, il  Tribunale ordinario di Roma – premessane la rilevanza nel giudizio a quo e motivatane la non manifesta infondatezza, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione – ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
La norma censurata  per tale sua portata retroattiva, il rimettente ne sospetta, appunto, il contrasto con l’evocato parametro costituzionale.
 Il Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e ne prospetta il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del principio di eguaglianza e della irragionevolezza, nella parte in cui detta norma stabilisce che «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto».
La richiamata lettera d) del comma 1 dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 – che la norma censurata rende, appunto, retroattivamente applicabile «anche ai giudizi pendenti in primo grado» – fa, a sua volta, corpo con l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).
A detta ultima disposizione l’art. 38, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011 aggiunge, infatti, un ultimo comma, a tenore del quale «Le decadenze previste dai commi che precedono [id est: dai commi 2 e 3 del citato articolo 47] si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». Ed inserisce, di seguito, un articolo 47-bis, con il quale si stabilisce che «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».
 Ciò che, infatti, viene in discussione non è la diversa e più articolata fissazione dei termini, per la richiesta di prestazioni previdenziali accessorie o di ratei arretrati, prevista dal legislatore del 2011, bensì unicamente il fatto che i termini, di decadenza e prescrizione, all’uopo stabiliti nella più volte richiamata lettera d) del comma 1 dell’art. 38, sia resa retroattivamente applicabile «anche ai giudizi pendenti in primo grado», dal successivo comma 4 dello stesso art. 38 del d.l. n. 98 del 2011.
Ed è in relazione a detta ultima norma, appunto, che il Tribunale rimettente chiede a questa Corte di verificare l’eventuale confliggenza con i parametri di cui all’art. 3, primo e secondo comma, Cost.
 A tal riguardo, questa Corte ha ulteriormente, e reiteratamente, precisato come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte).
E, in linea con tale indirizzo, ha anche sottolineato come il principio dell’affidamento trovi applicazione anche in materia processuale e risulti violato a fronte di soluzioni interpretative, o comunque retroattive, adottate dal legislatore rispetto a quelle affermatesi nella prassi (sentenze n. 525 del 2000 e n. 111 del 1998).
Con ancor più puntuale riguardo a disposizioni processuali sui termini dell’azione, questa Corte ha poi comunque escluso che l’istituto della decadenza tolleri, per sua natura, applicazioni retroattive, «non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto [...] per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto [...] debba essere esercitato» (sentenza n. 191 del 2005).
Nella specie, la norma censurata, per contro, prevede che il diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche – diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale – si estingua (in assenza di una già ottenuta decisione di primo grado), ove la domanda – di accessori o di ratei arretrati – non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione.
Da ciò, quindi, l’illegittimità costituzionale del denunciato art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, per violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., in ragione del vulnus arrecato al principio dell’affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

giovedì 3 aprile 2014

DANNO DA RESPONSABILITA' MEDICA RECENTE SENTENZA CASS. 27.03.2014 n° 7195

Tizio citava in giudizio alcuni medici di un ospedale a seguito del decesso della moglie Caia, dovuto ad una grave patologia neoplastica,  sostenendo  che, per fatto e colpa dei dipendenti o collaboratori della struttura sanitaria, Caia era stata vittima di un erroneo trattamento terapeutico. Nello specifico, i chirurghi, riscontrato il tumore ovario di cui era affetta la vittima, si sarebbero limitati al solo ovaio colpito dalla neoplasia, senza asportare anche l'altro ovaio e l'utero, decisione che, a detta della difesa attrice, aveva comportato la perdita di chance di sopravvivenza e/o l'accelerazione del decesso di Caia. In entrambi i due primi gradi di giudizio, tuttavia, le istanze di Tizio venivano rigettate, escludendosi che la condotta dei sanitari potesse essere, nella fattispecie, ascritta a concausa della morte di Caia. Analoga sorte per ciò che attiene la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Tizio   ricorreva in Cassazione  per ottenere la cassazione del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento di tale voce di danno.
Con un primo motivo di riscorso Tizio censurava la sentenza della Corte di appello per "mancata pronuncia su un punto essenziale" e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità in tema di perdita di chance, sosteneva che i giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere la tutela patrimoniale rispetto al diritto a mantenere intatte le proprie chances di sopravvivenza, diverso da quello della vita o dell'integrità fisica. Tizio, in particolare, evidenziava come si sarebbe dovuta riconoscere, nel caso di specie, la tutela ad “un bene intermedio”, quale il diritto a mantenere integre le proprie chances, che presuppone il riconoscimento dell'autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato.
Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte territoriale in diversa composizione.
 In particolare, la Terza Sezione ha aderito all’impostazione difensiva in virtù della quale riconoscere il diritto del malato a mantenere integre le proprie chances di sopravvivenza equivale a presupporre il riconoscimento della tutela ad un “bene intermedio” diverso da quello della vita e da quello della salute: il che determina l’autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato.
Pertanto alla luce di detta interpretazione, se ne deduce:
a) in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l’esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti;
b) dà luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto.
Il “danno da perdita di chance di guarigione” è già stato introdotto con la pronuncia4400/2004 .
La chance perduta veniva inizialmente definita come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, o meglio la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, era considerata tale da configurare un danno concreto ed attuale.
La Suprema Corte ha in seguito ulteriormente precisato, con la pronuncia 21619/2007, che quando i criteri di accertamento causale danno esito negativo si può ricorrere alla causalità da perdita di chance, attestata tout court sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico, da intendersi, rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso tale aspettativa  come “bene”, come diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute.
 Il danno da perdita di chance conseguente ad errore medico è stato  inquadrato  dalle Sezioni Unite della Cassazione riconducendo  il danno alla persona nelle due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale .
Atteso che la giurisprudenza ha confermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, si può ritenere che  il danno da perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza conseguente ad errore medico  possa assumere valenza anche sotto il profilo, appunto, non patrimoniale (ricordiamo la natura obbligatoria del contratto di spedalità tra paziente e medico).
Conseguentemente, sarà possibile configurare una perdita di chance ogni qual volta il comportamento negligente, imprudente o imperito del medico, comporti  un aggravamento o  una mancata guarigione del paziente, che abbia comportato:
a) la perdita, per la vittima, di concrete possibilità di lavoro o miglioramenti economici (con conseguente danno c.d. da perdita di chance patrimoniale);
b) la compromissione di attività realizzatrici dell’individuo attraverso la violazione di diritti ed interessi protetti dalla Costituzione o da specifiche norme di legge (con conseguente danno da perdita di chance non patrimoniale). 
La peculiarità di tale danno consisterà, pur sempre, nella possibilità di risarcire un danno futuro ed incerto, ma probabile, indipendentemente dall’avverarsi del pregiudizio, costituendo oggetto del risarcimento la chance perduta e non il danno effettivo.

venerdì 28 marzo 2014

MOBBING: MANSIONI SUPERIORI -DANNO BIOLOGICO - DANNO ESISTENZIALE


Un'importante sentenza della Corte di Appello di Perugia emessa in data 22.10.2013 evidenzia gli elementi probatori da utilizzare in fase istruttoria in ipotesi di richiesta di riconoscimento di un inquadramento superiore.
Pertanto oltre a produrre il Contratto Collettivo di categoria in cui viene esplicitamente elencato il livello richiesto e conseguentemente le mansioni espletate dal ricorrente, lo stesso deve in ricorso ed in fase probatoria sia con l'ausilio di testi sia con l'ausilio documentale provare le modalità di svolgimento delle mansioni superiori richieste e svolte.
Laddove la richiesta di riconoscimento di mansioni superiori sia connessa ad una richiesta di riconoscimento di mobbing, la Corte d'appello ha precisato che il risarcimento biologico chiesto ed ottenuto ricomprende anche il danno morale, mentre il danno esistenziale necessita di una rigorosa prova.
La Corte d'Appello di Perugia ha precisato:" poiché le mansioni in relazione a cui il lavoratore rivendicava un superiore inquadramento potevano astrattamente rientrare in diverse qualifiche, a seconda che le stesse fossero state svolte in maniera più o meno complessa, egli avrebbe dovuto illustrare - oltre alla declaratoria contrattuale del livello richiesto e alle mansioni esercitate - anche le modalità di svolgimento delle medesime, provando la gradazione e l'intensità dell'attività espletata, in termini di responsabilità, autonomia, complessità e coordinamento; il lavoratore aveva lamentato di aver subito, a causa di mobbing, un pregiudizio biologico, morale ed esistenziale, ma il ristoro per l'eventuale danno morale era, in ogni caso, già ricompreso nell'importo erogato, in suo favore, a titolo di risarcimento del danno biologico sulla scorta delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma. Il dedotto danno esistenziale, invece, sarebbe potuto rilevare, ai fini della personalizzazione del danno biologico, soltanto se fosse stato rigorosamente provato".