giovedì 17 aprile 2014

CASSAZIONE N.6222/2014 IMPROPORZIONALITA' DEL LICENZIAMENTO

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, riguarda un'impugnativa di licenziamento disciplinare a seguito di contestazione disciplinare con l'addebito di uso improprio di strumenti di lavoro e in particolare del P.C. affidatogli, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica.
Il Lavoratore chiede e motiva  la nullità della sanzione, con richiesta di reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno. 
Sia il Tribunale che la  Corte di Appello accoglievano la domanda, rilevando che il fatto contestato corrispondeva alla fattispecie disciplinare prevista dal contratto collettivo applicabile, ove è stabilita solo una sanzione conservativa per l'infrazione consistente nell'utilizzazione "in modo improprio di strumenti di lavoro aziendali". 
Ai sensi e per gli effetti dell'art 53 CCNL di categoria  tali comportamenti non erano comunque di gravità tale da giustificare il pensionamento, il datore di lavoro non avrebbe potuto irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella pattizia. 
De resto, anche a voler ritenere che la società datrice di lavoro intendesse contestare una fattispecie diversa e più grave di quella prevista dalla norma collettiva, le risultanze della consulenza tecnica di ufficio escludevano comunque la particolare gravità del comportamento del lavoratore ai fini della giustificazione del recesso. 
Il datore di lavoro impugnava la sentenza di appello denunciando vizi di violazione degli artt. 2119 cod.civ., 1 e 12 legge n. 604/1996, sostenendo che la comunicazione di addebito formulata al lavoratore  contestava l'"uso improprio da parte sua di strumenti di lavoro aziendali e, nella specie, del P.C. a lei affidato, delle reti informatiche aziendali e della casella di posta elettronica". In tale comunicazione si rendeva noto l'accertamento di esistenza nel PC affidato al dipendente di "programmi coperti da copyright non forniti dall'azienda e non necessari" per lo svolgimento di attività; di installazione nello stesso PC, oltre ai programmi in dotazione, di "software diversi non forniti dall'azienda e non necessari; dell'avvenuta utilizzazione per innumerevoli volte durante l'orario lavorativo della casella di posta elettronica di dominio aziendale per scopi personali non giustificati, "eludendo le chiare informative e molteplici preavvisi effettuati dall'azienda". 
Si sostiene quindi che con tale lettera sono stati contestati non solo l'uso improprio dello strumento di lavoro aziendale, ma anche la violazione del dovere di obbedienza di cui all'art. 2104 cod.civ., in relazione al richiamo della violazione di "chiare informative e "molteplici preavvisi", nonché la riscontrata presenza nello stesso P.C. di materiale di carattere pornografico. Inoltre, l'abilitazione di tale strumento ad impieghi nuovi e diversi comportava, per l'utilizzo di programmi coperti da copyright, la violazione dell'art. 64 della legge n. 633/1941 con esposizione del datore di lavoro a conseguente responsabilità. Di tali elementi non avrebbe tenuto conto la Corte territoriale, affermando che il comportamento contestato riguardava solo la fattispecie prevista dalla richiamata norma del contratto collettivo. 
Il ricorrente, inoltre, eccepiva che non era stata data la giusta rilevanza ed interpretazione alla CTU svolta laddove  aveva posto in luce elementi rilevanti ai fini della valutazione della gravità degli adempimenti, che non era stata adeguatamente compiuta. Sotto questo profilo, dovevano essere apprezzati sia l'uso quotidiano e molto frequente della posta elettronica, sia la installazione di una enorme quantità di file, con cui il lavoratore avrebbe dimostrato " di intendere il posto di lavoro e il tempo di lavoro come destinato ad attività di svago piuttosto che di adempimento" dell'obbligo di prestazione lavorativa. 
Il giudice di appello ha inoltre, secondo i ricorrenti,  omesso la valutazione della gravità dell'inadempimento sotto il profilo delle conseguenze pregiudizievoli per l'azienda dell'installazione di programmi coperti da copyright, come della violazione delle disposizioni impartite per l'uso del computer. 
Secondo la Cassazione non è posto in discussione il principio, applicato dalla Corte territoriale, secondo cui il datore di lavoro non può irrogare un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo applicabile in relazione ad una determinata infrazione (v. in questo senso, per tutte, Cass. 29 settembre 2005 n. 19053,17 giugno 2011 n. 13353). 
 Il riferimento a precedenti informazioni e preavvisi (cioè disposizioni del datore di lavoro in ordine all'uso del computer aziendale) non prospetta certo una violazione di distinti obblighi contrattuali, rilevando solo ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento.
La "rilevata presenza di materiale pornografico" non corrisponde ad una specifica contestazione di addebito formulata con la suddetta lettera. La stessa non indica poi, quanto alla presenza di programmi coperti da copyright, la violazione di limiti posti alla utilizzazione dei programmi stessi, con conseguenti profili di responsabilità per l'azienda. 
Secondo la Corte di Cassazione il giudizio di proporzionalità tra violazione contestata e provvedimento adottato, è ugualmente infondato. 
La valutazione della gravità dell'inadempimento dal lavoratore e dell'adeguatezza della sanzione attiene a questioni di merito che, ove risolte dal giudice di merito con apprezzamento in fatto adeguatamente giustificato con motivazione sufficiente e non contraddittoria, si sottraggono al riesame in sede di legittimità (vedi tra le più recenti Cass. 7 aprile 2011 n. 7948, 25 maggio 2012 n. 8293). 
Nella specie, le critiche formulate dalla società ricorrente rilevano sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione della sentenza in ordine a tale valutazione di gravità dell'inadempimento contrattuale, che il giudice dell'appello ha accertato affermando la rilevanza disciplinare del comportamento del dipendente. La censura investe peraltro gli stessi fatti già considerati dalla corte territoriale (in particolare con il richiamo delle risultanze della consulenza tecnica) e non indica quindi punti decisivi di cui sia stato trascurato l'esame. 
Il ricorso in Cassazione è stato rigettato.


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