martedì 8 aprile 2014

CORTE COSTITUZIONALE: SENTENZA 02.04.2014 n° 69 NON APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO DEI NUOVI TERMINI DI DECADENZA PREVIDENZIALI

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità dell'art 38 comma 4 del DL 98/2011 che recita :
"Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata invigore del presente decreto".
Vale a dire  comma 1 "
1. Al fine di realizzare una maggiore economicita' dell'azione amministrativa e favorire la piena operativita' e trasparenza dei pagamenti, nonche' deflazionare il contenzioso in materia previdenziale, di contenere la durata dei processi in materia previdenziale, nei termini di durata ragionevole dei processi,previsti ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848: 
lettera c e d
 c) all'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,dopo il comma 35 quater, e' aggiunto il seguente: "35 quinquies. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento delle somme dovute a titolo di spese, competenze e altri compensi in favore dei procuratori legalmente costituiti esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente degli stessi. A tal fine il procuratore della parte e' tenuto a formulare richiesta di pagamento delle somme di cui al periodo precedente alla struttura territoriale dell'Ente competente alla liquidazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, comunicando contestualmente gli estremi del proprio conto corrente bancario e non puo' procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle medesime somme se non decorsi 120 giorni dal ricevimento di tale comunicazione.";
d) al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970 n.639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'articolo 47 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte."; 
2) dopo l'articolo 47 e' inserito il seguente: "47 bis. 1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorche' non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonche' delle prestazioni della gestione di
cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni."
La Corte Costituzionale in sintesi affera l'illegittimità della disposizione che stabilisce il termine prescrizionale di 5 anni, anziché di 10 anni per il pagamento dei ratei arretrati, ancorché non liquidati, dei trattamenti pensionistici, nonché delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazione .
 Nel corso di un giudizio civile, avente ad oggetto l’adeguamento di una prestazione previdenziale, il  Tribunale ordinario di Roma – premessane la rilevanza nel giudizio a quo e motivatane la non manifesta infondatezza, in riferimento all’art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione – ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
La norma censurata  per tale sua portata retroattiva, il rimettente ne sospetta, appunto, il contrasto con l’evocato parametro costituzionale.
 Il Tribunale ordinario di Roma dubita della legittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e ne prospetta il contrasto con l’art. 3 della Costituzione, sotto il duplice profilo della violazione del principio di eguaglianza e della irragionevolezza, nella parte in cui detta norma stabilisce che «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) e d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto».
La richiamata lettera d) del comma 1 dell’art. 38 del d.l. n. 98 del 2011 – che la norma censurata rende, appunto, retroattivamente applicabile «anche ai giudizi pendenti in primo grado» – fa, a sua volta, corpo con l’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 (Attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli artt. 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).
A detta ultima disposizione l’art. 38, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011 aggiunge, infatti, un ultimo comma, a tenore del quale «Le decadenze previste dai commi che precedono [id est: dai commi 2 e 3 del citato articolo 47] si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte». Ed inserisce, di seguito, un articolo 47-bis, con il quale si stabilisce che «Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni».
 Ciò che, infatti, viene in discussione non è la diversa e più articolata fissazione dei termini, per la richiesta di prestazioni previdenziali accessorie o di ratei arretrati, prevista dal legislatore del 2011, bensì unicamente il fatto che i termini, di decadenza e prescrizione, all’uopo stabiliti nella più volte richiamata lettera d) del comma 1 dell’art. 38, sia resa retroattivamente applicabile «anche ai giudizi pendenti in primo grado», dal successivo comma 4 dello stesso art. 38 del d.l. n. 98 del 2011.
Ed è in relazione a detta ultima norma, appunto, che il Tribunale rimettente chiede a questa Corte di verificare l’eventuale confliggenza con i parametri di cui all’art. 3, primo e secondo comma, Cost.
 A tal riguardo, questa Corte ha ulteriormente, e reiteratamente, precisato come l’efficacia retroattiva della legge trovi, in particolare, un limite nel «principio dell’affidamento dei consociati nella certezza dell’ordinamento giuridico», il mancato rispetto del quale si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza, l’illegittimità della norma retroattiva (sentenze n. 170 e n. 103 del 2013, n. 271 e n. 71 del 2011, n. 236 e n. 206 del 2009, per tutte).
E, in linea con tale indirizzo, ha anche sottolineato come il principio dell’affidamento trovi applicazione anche in materia processuale e risulti violato a fronte di soluzioni interpretative, o comunque retroattive, adottate dal legislatore rispetto a quelle affermatesi nella prassi (sentenze n. 525 del 2000 e n. 111 del 1998).
Con ancor più puntuale riguardo a disposizioni processuali sui termini dell’azione, questa Corte ha poi comunque escluso che l’istituto della decadenza tolleri, per sua natura, applicazioni retroattive, «non potendo logicamente configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto [...] per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto [...] debba essere esercitato» (sentenza n. 191 del 2005).
Nella specie, la norma censurata, per contro, prevede che il diritto ad accessori o ratei arretrati di già riconosciute prestazioni pensionistiche – diritto il cui titolare confidava, sulla base della pregressa consolidata giurisprudenza, essere unicamente soggetto alla prescrizione decennale – si estingua (in assenza di una già ottenuta decisione di primo grado), ove la domanda – di accessori o di ratei arretrati – non risulti, rispettivamente, proposta nel più ridotto termine triennale di decadenza od in quello quinquennale di prescrizione.
Da ciò, quindi, l’illegittimità costituzionale del denunciato art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, per violazione dell’art. 3, secondo comma, Cost., in ragione del vulnus arrecato al principio dell’affidamento, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui al comma1, lettera d), si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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