giovedì 3 aprile 2014

DANNO DA RESPONSABILITA' MEDICA RECENTE SENTENZA CASS. 27.03.2014 n° 7195

Tizio citava in giudizio alcuni medici di un ospedale a seguito del decesso della moglie Caia, dovuto ad una grave patologia neoplastica,  sostenendo  che, per fatto e colpa dei dipendenti o collaboratori della struttura sanitaria, Caia era stata vittima di un erroneo trattamento terapeutico. Nello specifico, i chirurghi, riscontrato il tumore ovario di cui era affetta la vittima, si sarebbero limitati al solo ovaio colpito dalla neoplasia, senza asportare anche l'altro ovaio e l'utero, decisione che, a detta della difesa attrice, aveva comportato la perdita di chance di sopravvivenza e/o l'accelerazione del decesso di Caia. In entrambi i due primi gradi di giudizio, tuttavia, le istanze di Tizio venivano rigettate, escludendosi che la condotta dei sanitari potesse essere, nella fattispecie, ascritta a concausa della morte di Caia. Analoga sorte per ciò che attiene la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance. Tizio   ricorreva in Cassazione  per ottenere la cassazione del capo di sentenza che aveva rigettato la domanda di risarcimento di tale voce di danno.
Con un primo motivo di riscorso Tizio censurava la sentenza della Corte di appello per "mancata pronuncia su un punto essenziale" e facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità in tema di perdita di chance, sosteneva che i giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere la tutela patrimoniale rispetto al diritto a mantenere intatte le proprie chances di sopravvivenza, diverso da quello della vita o dell'integrità fisica. Tizio, in particolare, evidenziava come si sarebbe dovuta riconoscere, nel caso di specie, la tutela ad “un bene intermedio”, quale il diritto a mantenere integre le proprie chances, che presuppone il riconoscimento dell'autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato.
Ebbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte territoriale in diversa composizione.
 In particolare, la Terza Sezione ha aderito all’impostazione difensiva in virtù della quale riconoscere il diritto del malato a mantenere integre le proprie chances di sopravvivenza equivale a presupporre il riconoscimento della tutela ad un “bene intermedio” diverso da quello della vita e da quello della salute: il che determina l’autonomia della chance rispetto al risultato utile prefigurato.
Pertanto alla luce di detta interpretazione, se ne deduce:
a) in tema di danno alla persona conseguente a responsabilità medica integra l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, allorché abbia determinato la tardiva esecuzione di un intervento chirurgico, che normalmente sia da praticare per evitare che l’esito definitivo del processo morboso si verifichi anzitempo, prima del suo normale decorso, e risulti inoltre che, per effetto del ritardo, sia andata perduta dal paziente la chance di conservare, durante quel decorso, una migliore qualità della vita nonché la chance di vivere alcune settimane od alcuni mesi in più, rispetto a quelli poi effettivamente vissuti;
b) dà luogo a danno risarcibile l’errata esecuzione di un intervento chirurgico praticabile per rallentare l’esito certamente infausto di una malattia, che abbia comportato la perdita per il paziente della chance di vivere per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello poi effettivamente vissuto. In tale eventualità, le possibilità di sopravvivenza, misurate in astratto secondo criteri percentuali, rilevano ai fini della liquidazione equitativa del danno, che dovrà altresì tenere conto dello scarto temporale tra la durata della sopravvivenza effettiva e quella della sopravvivenza possibile in caso di intervento chirurgico corretto.
Il “danno da perdita di chance di guarigione” è già stato introdotto con la pronuncia4400/2004 .
La chance perduta veniva inizialmente definita come la concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene o risultato, e non una mera aspettativa di fatto ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile d’autonoma valutazione, onde la sua perdita, o meglio la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile, era considerata tale da configurare un danno concreto ed attuale.
La Suprema Corte ha in seguito ulteriormente precisato, con la pronuncia 21619/2007, che quando i criteri di accertamento causale danno esito negativo si può ricorrere alla causalità da perdita di chance, attestata tout court sul versante della mera possibilità di conseguimento di un diverso risultato terapeutico, da intendersi, rettamente, non come mancato conseguimento di un risultato soltanto possibile, bensì come sacrificio della possibilità di conseguirlo, inteso tale aspettativa  come “bene”, come diritto attuale, autonomo e diverso rispetto a quello alla salute.
 Il danno da perdita di chance conseguente ad errore medico è stato  inquadrato  dalle Sezioni Unite della Cassazione riconducendo  il danno alla persona nelle due categorie del danno patrimoniale e del danno non patrimoniale .
Atteso che la giurisprudenza ha confermato la risarcibilità del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, si può ritenere che  il danno da perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza conseguente ad errore medico  possa assumere valenza anche sotto il profilo, appunto, non patrimoniale (ricordiamo la natura obbligatoria del contratto di spedalità tra paziente e medico).
Conseguentemente, sarà possibile configurare una perdita di chance ogni qual volta il comportamento negligente, imprudente o imperito del medico, comporti  un aggravamento o  una mancata guarigione del paziente, che abbia comportato:
a) la perdita, per la vittima, di concrete possibilità di lavoro o miglioramenti economici (con conseguente danno c.d. da perdita di chance patrimoniale);
b) la compromissione di attività realizzatrici dell’individuo attraverso la violazione di diritti ed interessi protetti dalla Costituzione o da specifiche norme di legge (con conseguente danno da perdita di chance non patrimoniale). 
La peculiarità di tale danno consisterà, pur sempre, nella possibilità di risarcire un danno futuro ed incerto, ma probabile, indipendentemente dall’avverarsi del pregiudizio, costituendo oggetto del risarcimento la chance perduta e non il danno effettivo.

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