martedì 15 aprile 2014

LICENZIAMENTO DELL'INVALIDO SOLO CON AUTORIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE MEDICA

La Corte di Cassazione con sentenza emessa il 10 aprile 2014 n. 8450 dalla sezione lavoro ha stabilito che il soggetto invalido può essere licenziato solo se la Commissione Medica accerta l'impossibilità di reiserimento all'interno dell'azienda .
Il soggetto invalido se è stato assunto tramite  chiamata dalle liste di collocamento dei disabili, il suo recesso potrà ritenersi legittimo in presenza delle condizioni previste dall'art 10 della legge 68 del 1999.
Poiché la valutazione in ordine alla definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti all'organizzazione del lavoro, è riservata esclusivamente alla Commissione di cui all'art. 10, comma 3, di detta legge, secondo la sentenza qui impugnata il datore di lavoro avrebbe potuto validamente intimare il recesso soltanto nel caso in cui l'organo sanitario avesse ravvisato tale impossibilità.
Con la presentazione del ricorso in Cassazione si obietta che, su iniziativa del lavoratore, la Commissione medica non l'aveva dichiarato completamente inabile al lavoro, bensì abile con la limitazione di evitare la "prolungata stazione eretta". Poiché però nell'organizzazione aziendale non vi erano posizioni lavorative compatibili con tale limitazione era stato necessario licenziare il lavoratore.
Il motivo è infondato per le ragioni, correttamente richiamate dalla Corte territoriale, espresse da Cass. n. 15269 del 2012 al cui insegnamento occorre dare continuità.
La L. n. 68 del 1999, art. 10, comma 3, prescrive che "Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 4 integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge, che valuta sentito anche l'organismo di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469, art. 6, comma 3, come modificato dall'art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all'interno dell'azienda".
Tale norma, ha sostituito la precedente norma speciale (L. n. 482 del 1968, art. 10 in rel. all'art. 20 della stessa legge), con riferimento alla quale questa Corte (v. Cass. n. 10347 del 2002) ha affermato il principio secondo cui, "il licenziamento dell'invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall'apposita commissione medica".
Tale principio di specialità va ribadito anche in relazione alla nuova normativa, con riguardo alle condizioni e modalità ivi previste (competenza speciale della commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, come appositamente integrata e con valutazione "sentito anche" l'organismo di cui al D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 6, comma 3; verifica se il disabile, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda; possibilità di risoluzione del rapporto soltanto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell'azienda").
"La verifica di tali condizioni, poi, è categoricamente riservata alla competenza della apposita commissione, che valuta le condizioni stesse in funzione della maggior tutela riservata ai disabili (per i quali ai fini della risoluzione del rapporto è necessaria la definitiva impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro)" (in termini: Cass. n. 15269 del 2012).
Poiché nella specie è pacifico che il licenziamento del ricorrente non è stato preceduto da un accertamento effettuato dalla Commissione di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1, co. 4, della L. n. 68 del 1999, che abbia valutato, sentito anche l'organismo di cui al d. lgs. n. 469 del 1997, art. 6, co. 3, come modificato dall'art. 6 della L. n. 68 del 1999, la definitiva impossibilità di reinserire il ricorrente  all'interno dell'azienda, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la pronuncia della Corte territoriale ha fatto corretta applicazione delle norme di diritto cui è sussumibile la fattispecie concreta.


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